Le Corti di Giustizia italiane hanno statuito l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario applicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli nei confronti dell’operatore estero, hanno annullato parzialmente o integralmente gli avvisi di accertamento, accogliendo i ricorsi dello Studio Legale Agnello.
La Corte di Milano con due sentenze depositate la scorsa settimana ha rilevato “una volta riconosciute (ad opera della giurisprudenza comunitaria e di quella di legittimità) tanto l’illegittima esclusione di (n.d.r. omissis) dai bandi di gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che è dunque avvenuta in violazione del diritto dell’Unione, quanto la conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero, la previsione di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli operatori nazionali non sembra trovare giustificazione alcuna”.
I Giudici tributari hanno concluso che l’applicazione del triplo della media provinciale “nei confronti di soggetti che, come la (n.d.r. omissis) non si sono potuti collegare al totalizzatore nazionale in quanto esclusi dalle concessioni a causa della condotta discriminatoria dello Stato nei loro confronti, si pone essa stessa in contrasto con il diritto dell’Unione. Detta disposizione, pertanto, non può essere applicata a tali soggetti. Infatti, nell’ipotesi di conflitto della norma nazionale con norma dell’Unione immediatamente efficace ed esecutiva, interpretata nel senso vincolativamente indicato da eventuale sentenza della C.G.U.E., sussiste l’obbligo di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale”.
La Corte di Caserta ha concluso “l’imposizione, quindi, andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD. Il legislatore, in sostanza, ha innovato la natura dell’imposizione, prescrivendo che sia solo il bookmaker che svolge l’attività a dover pagare il tributo, mentre alle ricevitorie non verrà più richiesto il pagamento dell’imposta unica”.
I Giudici tributari hanno aggiunto “la non assoggettabilità dell’attività di (n.d.r. omissis) al trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.
La Corte di Palermo ha statuito “la previsione di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli operatori nazionali non sembra trovare giustificazione alcuna”.
In accoglimento dei motivi di ricorso proposti dall’avv. Agnello le Corti di Giustizia hanno censurato persino il metodo di determinazione dell’imposta Unica da parte di ADM.
Secondo l’avv. Agnello “dal 2016 l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del CTD. L’Agenzia non intende riconoscere la radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta per effetto della legge di stabilità 2016. E non intende riconoscere la peculiare posizione dell’operatore estero. I Giudici con le nuove sentenze applicano la legge ponendo rimedio alla situazione di oggettiva disparità di trattamento con le ricevitorie affiliate ai concessionari statali. Si auspica un ripristino della legalità anche dal punto di vista tributario”. sb/AGIMEG