Con sentenza n 5134/2024, in data 21 giugno, la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza Sezione 3, ha accolto il ricorso proposto da un Centro Trasmissione Dati contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Cosenza . L’ufficio, a seguito della ricezione dell’atto prodromico dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia dei Monopoli, aveva ricalcolato l’imposte dirette a carico del contribuente. Il Collegio ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, argomentando quanto segue:
“L’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ai fini della debenza e della quantificazione dell’imposta unica sulle scommesse, nei confronti del bookmaker XXXX e, in via solidale, nei confronti del Ricorrente, ha i suoi effetti sulla determinazione, in via induttiva, della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, considerato che, ai sensi dell’art.1 della Legge n.20/2010 (Legge di stabilità 2011) “la base imponibile accertata ai fini della imposta unica……è posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili ai soggetti…..”.
Fatta questa premessa, la Corte osserva che il criterio seguito dalla ADM per la determinazione della base imponibile, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio,….non può applicarsi anche alle imposte dirette, giacché la norma dettata dall’art.1 comma 644 lett. g) della L.190/2014 è norma speciale, del tutto estranea ad una ricostruzione dell’imponile ai fini delle imposte dirette.
Non è corretta – riporta una nota dello Studio Legale dell’avvocato Maria Teresa Parrelli – ad avviso della Corte, la triplicazione della media nazionale della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio”. sb/AGIMEG