La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza depositata in data 8 aprile 2026, censura la sentenza emessa dalla Corte di Sondrio e ribadisce che il criterio di tassazione sul margine introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 si applica a tutti gli operatori: concessionari e non concessionari.
In accoglimento dell’appello proposto dallo Studio Legale Agnello, nell’interesse di un centro trasmissione dati, collegato con l’operatore maltese Stanleybet Malta Limited, il Collegio ha confermato la debenza del tributo a “prescindere dal collegamento o meno al totalizzatore nazionale e dal fatto di operare o meno in regime di concessione” ma ha censurato il metodo di quantificazione adottato dall’Ufficio.
Norme fiscali e interpretazione
In assenza di un’espressa previsione normativa, l’interpretazione di ADM trasforma il meccanismo impositivo in una misura sanzionatoria. Espressamente, la Corte osserva che “l’interpretazione delle norme prospettate dall’ufficio non è condivisibile in quanto non coerente rispetto al tenore letterale delle stesse (primo e privilegiato criterio di interpretazione).
Per di più, lo sforzo interpretativo dell’Ufficio raggiunge conclusioni dispositive che vanno molto al di là di quanto espresso dal legislatore e che si traducono in una sostanziale e surrettizia trasformazione del meccanismo di quantificazione dell’imposta in una vera e propria misura sanzionatoria il che, da un lato, non è costituzionalmente compatibile né accettabile, dall’altro lato, impone all’interprete uno sforzo di ricostruzione delle norme più coerente ed equilibrato rispetto al principio di effettività della capacità contributiva (interpretazione costituzionalmente orientata).”
La Legge e l’applicazione delle imposte
Ne deriva, secondo la Corte, che non è consentito all’amministrazione aggiungere limiti non previsti dal testo di legge, soprattutto quando ciò finirebbe per alterare la natura stessa dell’imposta, incidendo in modo irragionevole sulla capacità contributiva.
La Corte richiama inoltre la possibilità di ricostruire la base imponibile anche in via analitica o, se necessario, induttiva, valorizzando la documentazione disponibile e respingendo – ancora una volta – la tesi che l’assenza del collegamento al totalizzatore nazionale renda di per sé impossibile l’applicazione del criterio del margine. 
Imposta unica per i bookmaker: le parole dell’Avv. Daniela Agnello
L’Avv. Daniela Agnello all’esito della pubblicazione della sentenza ha dichiarato: “La Corte ha ristabilito ancora una volta la coerenza del sistema: oggi l’imposta unica misura la capacità contributiva del bookmaker, non sanziona l’irregolarità amministrativa. La Corte di Milano valorizza la normativa e la legittimità di Stanleybet, non distingue tra concessionari e non concessionari e dispone un’imposta uguale per tutti gli operatori.” cdn/AGIMEG

