Home In Evidenza Scommesse, Corte UE: confermata la legittimità del sistema italiano concessione-licenza di polizia per raccogliere giochi. Avv. Agnello (Stanleybet): “I giudici italiani dovranno valutare caso per caso”

Scommesse, Corte UE: confermata la legittimità del sistema italiano concessione-licenza di polizia per raccogliere giochi. Avv. Agnello (Stanleybet): “I giudici italiani dovranno valutare caso per caso”

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La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in linea di principio, il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che subordina l’attività di raccolta di scommesse al possesso di una concessione statale e di un’autorizzazione di polizia, se tale sistema è giustificato dall’esigenza di contrastare la criminalità organizzata nel settore del gioco.

Lo afferma l’ordinanza del 23 marzo 2026 della Corte, pronunciata nella causa C-589/25 “Momari”, nata da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Al centro della controversia, il rifiuto della Questura di Ragusa di concedere l’autorizzazione di polizia a un centro trasmissione dati che operava per conto di Stanleybet Malta Limited, in assenza della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Corte ha ricordato che l’obbligo di disporre sia della concessione sia della licenza di pubblica sicurezza costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, tale restrizione può essere ammessa quando risponde a motivi imperativi di interesse generale, come la prevenzione di attività criminali nel comparto dei giochi e delle scommesse.

Il precedente Biasci

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Nel provvedimento, i giudici europei hanno richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Biasci del 2013, ribadendo che un sistema di concessioni può rappresentare uno strumento efficace per controllare gli operatori del settore e prevenire infiltrazioni criminali. Allo stesso modo, l’autorizzazione di polizia viene considerata una misura idonea e, in sé, non sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico.

La Corte ha precisato però che spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il sistema adottato dallo Stato membro rispetti i criteri di proporzionalità e coerenza e se le restrizioni siano effettivamente funzionali al contrasto della criminalità organizzata.

In conclusione, la Corte Ue ha dichiarato che gli articoli 49 e 56 TFUE non ostano, in linea di principio, a una normativa come quella italiana che condiziona l’esercizio della raccolta di scommesse al rilascio di una licenza di polizia, subordinata a sua volta all’esistenza di una concessione statale in capo all’operatore.

Il commento dell’avvocato Agnello

Avvocato Daniela AgnelloAvvocato Daniela Agnello

Daniela Agnello, che ha rappresentato Stanleybet nel procedimento, ha commentato così ad Agimeg la pronuncia della Corte UE. “La questione proviene dal Consiglio di Giustizia amministrativa della regione Sicilia. La Corte di giustizia ha risolto il quesito con ordinanza e sulla base della giurisprudenza esistente. I giudici europei hanno aggiunto un profilo inedito. Hanno rimesso al giudice nazionale la valutazione del singolo caso”.

“La precisazione che ‘gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio’ consente di rimettere al giudice nazionale la possibilità di individuare le singole posizioni di operatori discriminati come quella della società Stanleybet. Ricordo che lo stesso giudice amministrativo aveva rimesso la medesima questione alla Corte qualche anno fa e la Corte UE ha risolto con un rinvio alla sentenza Costa Cifone dichiarando che i principi europei ostano al diritto nazionale. Attendiamo le valutazioni del giudice amministrativo sulla particolare posizione” ha concluso Agnello. sm/AGIMEG

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