Home Attualità PVR, Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia: sanzione di quasi 125.000 euro a Punto Vendita Ricariche perché raccoglieva scommesse e pagava vincite in contanti

PVR, Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia: sanzione di quasi 125.000 euro a Punto Vendita Ricariche perché raccoglieva scommesse e pagava vincite in contanti

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La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha confermato l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’imposta unica delle scommesse relativa al 2018, riducendo però a 124.416 euro la sanzione nei confronti del gestore di un PVR online.

Le violazioni riscontrate

Il provvedimento riguarda un esercente della provincia di Milano, oggetto di un controllo della Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito nel corso dell’ispezione, il titolare non si sarebbe limitato alle attività consentite ai PVR, ossia la ricarica dei conti di gioco su richiesta dei clienti e la verifica della loro identità, ma avrebbe invece raccolto direttamente scommesse e pagato vincite in contanti, operazioni vietate dalla normativa.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno inoltre individuato sei apparecchi da gioco non collegati alla rete statale e privi di contatori, ritenuti idonei a consentire vincite in denaro. Dall’esame della documentazione riconducibile all’account del punto di gioco, sarebbe emerso che le scommesse venivano raccolte tramite un account non associato ai singoli giocatori e che le vincite venivano liquidate utilizzando il denaro presente in cassa. Circostanze che, secondo la sentenza, sarebbero state ammesse dallo stesso contribuente.

PVR Punti Vendita RicarichePVR Punti Vendita Ricariche

Gli sviluppi e la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria

A seguito dell’ispezione, ADM aveva notificato un avviso di accertamento, determinando in via forfettaria l’imposta dovuta, in assenza di una contabilità dettagliata. La Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento, ma ha giudicato la sanzione originaria sproporzionata rispetto al tributo contestato, anche alla luce delle difficoltà applicative legate alla gestione dei PVR, disponendone così la riduzione.

I giudici hanno inoltre chiarito che la recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia di apparecchiature per il gioco online non incide su questo caso, poiché la violazione contestata riguarda la raccolta fisica delle scommesse tramite un conto di gioco non riconducibile ai singoli clienti, attività espressamente vietata ai gestori di PVR.

Resta quindi confermato l’obbligo, per il contribuente, di versare l’imposta unica sulle somme raccolte e distribuite, con la Corte che ribadisce la responsabilità dei titolari dei PVR in caso di attività non autorizzate. sm/AGIMEG

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