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Scommesse, Consiglio di Stato: il caso sulla licenza di Bolzano torna al TRGA

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Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società di scommesse contro il Comune di Bolzano in una vicenda che riguarda un punto vendita situato in via Resia 24. Allo stesso tempo, i giudici hanno annullato una precedente decisione del TRGA di Bolzano e hanno stabilito che sarà proprio questo tribunale a dover esaminare il caso.

La sentenza, pubblicata il 5 giugno 2026, nasce da una controversia legata allo stop dell’attività deciso dal Comune, che aveva ritenuto scaduta l’autorizzazione per la raccolta di scommesse sportive e ippiche.

Dalla revoca al nuovo stop comunale

La vicenda inizia nel 2018, quando la Provincia Autonoma di Bolzano aveva autorizzato l’attività di raccolta scommesse nel locale di via Resia. L’anno successivo aveva però avviato una procedura per revocare l’autorizzazione, applicando la normativa provinciale sul cosiddetto “distanziometro”, cioè la regola che impone una distanza minima da luoghi considerati sensibili, come scuole e strutture sanitarie.

In un primo momento il TRGA di Bolzano aveva dato ragione all’amministrazione. Nel 2024, però, il Consiglio di Stato aveva ribaltato quella decisione, spiegando che la norma sul distanziometro, così come era formulata allora, riguardava le sale con apparecchi da gioco e non poteva essere applicata automaticamente anche ai punti scommesse.

Dopo quella sentenza, la società aveva presentato una nuova SCIA per continuare l’attività nello stesso locale. Il Comune, però, aveva rilevato alcune irregolarità nella documentazione urbanistica e, non avendo ricevuto gli adeguamenti richiesti, aveva dichiarato inefficace la pratica e disposto il divieto di proseguire l’attività.

Il nodo della licenza scaduta

Il punto centrale della nuova disputa riguarda la validità dell’autorizzazione originaria. Con un successivo provvedimento, il Comune di Bolzano ha infatti sostenuto che la licenza fosse scaduta il 30 agosto 2023, vietando l’attività e chiedendo la restituzione del titolo autorizzativo.

La società ha contestato questa decisione, sostenendo che il Comune stesse andando contro quanto stabilito dal Consiglio di Stato nel 2024. Secondo questa interpretazione, quella sentenza avrebbe già risolto la questione e impedito all’amministrazione di bloccare nuovamente l’attività facendo riferimento alla scadenza della licenza.

Il Consiglio di Stato non ha però condiviso questa posizione. I giudici hanno spiegato che la sentenza del 2024 riguardava esclusivamente la revoca basata sul distanziometro e non affrontava il tema della durata dell’autorizzazione rilasciata nel 2018.

Perché il ricorso è stato respinto

Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato scaduta la licenza non è in contrasto con la precedente sentenza, perché si basa su una questione diversa.

Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che non si trattasse di una mancata applicazione della sentenza del 2024, ma di una nuova controversia che deve essere esaminata separatamente.Consiglio di StatoConsiglio di Stato

La causa torna davanti al TRGA

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la decisione del TRGA di Bolzano, che aveva ritenuto di non poter esaminare il caso.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il tribunale aveva interpretato in modo errato la natura del ricorso. Una volta chiarito che non si tratta di una richiesta di esecuzione della precedente sentenza, la vicenda deve essere valutata come una normale causa amministrativa.

Per questo motivo il procedimento torna al TRGA di Bolzano, che dovrà esaminare nel dettaglio le contestazioni della società contro il provvedimento del Comune.

La sentenza non stabilisce quindi se il divieto imposto dal Comune sia corretto oppure no, ma il Consiglio di Stato si è limitato a chiarire quale sia il giudice chiamato a decidere la questione. mg/AGIMEG

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