Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio sulla durata dei contratti tra agenzie di scommesse e concessionari. “I motivi di gravame appaiono meritevoli di essere approfonditi nel merito” scrive il Collegio. E ancora, ritiene “prevalente, fino alla definizione nel merito dell’appello, l’interesse pubblico alla stabilità dei rapporti contrattuali in essere”. Nell’udienza di ieri, Monopoli e Snaitech avevano ribadito il difetto di giurisdizione dei giudici amministrativi – sulla questione in caso si dovrebbero pronunciare i tribunali civili, visto che la controversia riguarda sostanzialmente un rapporto contrattuale tra concessionarie e agenzie – o in alternativa di riconoscere che i Monopoli fossero comunque intervenuti sulla questione, richiedendo un parere all’Antitrust e pubblicando quindi una nota rivolta ai concessionari.
A intentare l’appello – con due separati ricorsi – sono stati i Monopoli di Stato e la Snaitech, per impugnare la sentenza emessa dal Tar Lazio nel marzo scorso che ha dato ragione all’associazione Agisco. Il Tar di fatto ha censurato la durata eccessiva dei contratti stipulati tra concessionari e titolari delle agenzie. L’associazione – a partire dal 2014 – aveva chiesto ai Monopoli di effettuare delle verifiche su queste clausole, sostenendo che i concessionari nel redigerle avessero violato alcune norme della convenzione, e successivamente si era rivolta al Tar Lazio. Nel corso del giudizio i Monopoli avevano interpellato l’Antitrust e quindi – nell’ottobre 2016 – avevano emesso una nota invitando i concessionari “a non stipulare con i gestori dei negozi contratti la cui durata sia superiore a quelle delle concessioni”. Il Tar tuttavia – nella sentenza dello scorso marzo – aveva dato ragione a Agisco, sostenendo che Piazza Mastai avesse “il potere, ed il correlativo obbligo, di approvazione preventiva” dei contratti-tipo. Passaggio che “nel caso di specie, non risulta essere avvenuto o, quanto meno, non risulta essere stato comunicato” a Agisco. Il Tar aveva quindi imposto all’ADM di “esercitare lo stesso (controllo, NdR) ora per allora notiziando Agisco dei risultati dell’esercizio del potere”.
Il Consiglio di Stato, adesso, ha sospeso la sentenza del Tar, riservandosi di valutare più approfonditamente, nell’udienza di merito, le censure sollevate da Snaitech e Monopoli. Per la nuova udienza al momento non è stata ancora definita una data: il Collegio infatti “Riserva al Presidente titolare della Sezione la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito del presente appello”. gr/AGIMEG