Scommesse, Commissione Tributaria Provinciale di Milano: imposta unica dovuta per le società che operano tramite ctd. Agnello (avv. Stanleybet). “Oltre 30 commissioni hanno stabilito invece che l’imposta unica non è dovuta”

La norma italiana non è in conflitto con le norme Ue: la Commissione Tributaria Provinciale di Milano tramite sentenza ha stabilito che è dovuta l’imposta unica per le società di scommesse che operano tramite ctd. Il tribunale ha infatti respinto l’appello proposto dal gestore di un centro collegato a Stanleybet Malta Ltd, confermando quanto stabilito precedentemente dalla Commissione Provinciale di Sondrio.
Tuttavia non viaggiano parallele le commissioni italiani. “Esiste in materia un contrasto giurisprudenziale – spiega ad Agimeg Daniela Agnello, avvocato della Stanley -. Oltre 30-40 commissioni tributare statuiscono che l’imposta unica non è dovuta e accolgono i nostri ricorsi”.
Dalla Ctp di Milano viene sottolineato che alcun elemento di prova è stato esibito dalla parte privata per provare che la repubblica di Malta in cui risiede Stanleybet Malta Ltd preveda la tassazione delle scommesse giocate e che un’imposta sia effettivamente applicata. Viene inoltre sottolineato che la raccolta delle scommesse costituisce il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. La stessa si applica sul volume di gioco raccolto e non sul margine. L’esercente è inoltre tenuto a selezionare gli scommettitori applicando i divieti di legge, selezionando il personale da impiegare allo scopo. Lp/AGIMEG