La Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tre quesiti pregiudiziali in materia di imposta unica e di discriminazione fiscale, così come richiesti dalla Stanleybet Malta Limited e dalla ricevitoria affiliata Stanley Parma s.a.s., difesi dall’avv. Daniela Agnello e dall’avv. Vittoria Varzi.
La Commissione – si legge in una nota dello studio legale Agnello – ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della normativa con rifermento alle annualità d’imposta precedenti al 2011 e ha sollevato sostanziali dubbi interpretativi sulla normativa nazionale per le annualità successive al 2011.
I Giudici tributari hanno accolto le richieste della difesa che ha sempre ritenuto che il rinvio degli atti alla Corte europea fosse necessario per risolvere definitivamente il contrasto tra il diritto nazionale e il diritto eurounitario e per evitare che interpretazioni divergenti e contrastanti da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali potessero compromettere la certezza del diritto.
L’intervento della Corte di Giustizia fornirà un’interpretazione sull’ambito di applicazione dell’Imposta Unica non solo con riguardo al procedimento sospeso ma anche con riferimento a procedimenti analoghi, pendenti dinanzi a diverse Commissioni Tributarie in Italia.
Il procedimento riguarda la legittimità di avvisi di accertamento emessi da ADM, con i quali si richiede il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse in via principale alla Ricevitoria e in via solidale a Stanleybet.
Nel provvedimento di rinvio assume rilevanza la storia processuale del centro che ripercorre e racchiude 20 anni di giurisprudenza resa in sede penale e amministrativa in favore di Stanleybet.
Sono stati rinviati alla Corte di Giustizia gli atti di un centro che ha chiesto più volte alla competente Questura di Parma il rilascio dell’autorizzazione di polizia e di licenza ex art. 88 TULPS per l’attività di trasmissione dei dati e ha ripetutamente invocato l’avvio dei controlli di ordine pubblico e sicurezza.
Il Questore ha emesso provvedimenti di cessazione immediata dell’attività e il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Stato hanno accolto l’istanza cautelare e il merito dei procedimenti.
Il centro ha subito perquisizioni, sequestri e procedimenti penali con la contestazione del reato di organizzazione abusiva di scommesse in assenza di autorizzazione e licenza.
Il Tribunale del Riesame di Parma ha disapplicato la normativa italiana, ha dissequestrato il centro e ha accolto il ricorso.
La Procura di Parma ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento e il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso decreto di archiviazione del procedimento penale.
Dopo il bando Bersani, gli Agenti della Guardia di Finanza di Parma hanno effettuato nuovamente il sequestro delle attrezzature telematiche con la contestazione del reato di cui all’art.4 L.401/89.
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma ha disposto la nuova archiviazione del procedimento e il dissequestro dei beni con disapplicazione della normativa italiana.
Dopo il bando Monti gli Agenti della Guardia di Finanza, Compagnia Parma, hanno effettuato nuove annotazioni di servizio e nuova notizia di reato di cui all’art.4 L.401/89.
Nei diversi provvedimenti si ripercorrono le vicissitudini penali e amministrative di Stanleybet e sono evidenziate tutte le distorsioni del sistema dei giochi che negli anni più recenti si sono tradotte nella nuova forma di discriminazione fiscale.
E’ la storia di un centro Stanleybet che racchiude in sé le problematiche subite dalle ricevitorie italiane di un operatore estero in continua ricerca di un acceso al sistema concessorio alle medesime condizioni dei concessionari italiani, in applicazione dei principi di diritto che riconoscono la sua attività come lecita e legittima.
Nell’ambito di tale contesto fattuale e giuridico si inseriscono i vari Avvisi di accertamento notificati da ADM per le diverse annualità fondati su una normativa la cui compatibilità con il Trattato viene messa in dubbio dai tre quesiti del Giudice tributario di Parma. lp/AGIMEG