Scommesse, Cassazione rigetta ricorso indagato per causa Betuniq: “Consapevole delle attività illecite dell’operatore. Su discriminazione per ottenimento della concessione: i requisiti richiesti da normativa sono funzionali e proporzionati a garantire il buon funzionamento e la liceità del mercato”

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Rocco Ripepi, responsabile per la diffusione commerciale dei siti e brand della società Betuniq. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Reggio Calabria aveva conferma l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di Rocco Ripepi, “accusato di partecipare ad una associazione finalizzata alla gestione illecita delle scommesse, a violare la normativa fiscale ed antiriciclaggio ed alla consumazione di truffe aggravate”. Nel ricorso però, Ripepi deduceva un “vizio di legge e di motivazione. La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe illogica in quanto non terrebbe conto del fatto che l’indagato entrava far parte della società dopo che erano intervenute diverse decisioni che, in applicazione del diritto dell’Unione europea escludevano la illiceità della attività della Betuniq”. “Vizio di legge e di motivazione” in quanto Ripepi “sarebbe stato consapevole della liceità della attività della Betuniq nel campo delle scommesse e non avrebbe percepito alcuna illiceità del suo operato”, in quanto “il riconoscimento dell’aggravante non terrebbe conto del fatto che il Ripepi aveva fatto ingresso nella Betuniq solo nel 2014”, in relazione al ruolo di vertice assegnatogli, “tale ruolo sarebbe incompatibile con il suo ingresso tardivo nella società” ed infine in vizio di legge e di motivazione “in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari. La chiusura del CTD di Sbarre gestito dal Ripepi escluderebbe il pericolo di inquinamento probatorio”. Secondo la Corte però il ricorso è infondato. “Secondo il ricorrente, il fatto la liceità della Betuniq era stata avallata da alcune decisioni dell’autorità giudiziaria italiana, avrebbe indotto nell’indagato la percezione di liceità dell’attività da parte del Rocco Ripepi”. “Gli indizi a carico dell’indagato invero, non si limitano a quello contestato: l’ordinanza impugnata evidenzia infatti la vicinanza dell’indagato al Gennaro ed il ruolo manageriale assunto dallo stesso all’interno della Betuniq, ovvero della società funzionale e servente gli interessi del consorzio mafioso. Dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato emerge infatti che il Ripepi Rocco non si limita a svolgere una fisiologica attività lavorativa presso la Betuniq, ma si presta a strumentalizzare la attività apparentemente lecita che svolge alle esigenze della mafia calabrese, essendo intimamente collegato al Gennaro”. Inoltre, “deve essere ribadito che l’attività dell’associazione non era finalizzata solo alla gestione delle scommesse, di cui il ricorrente contesta la illiceità, ma principalmente alla creazione di un canale di riciclaggio dei proventi illeciti dell’associazione mafiosa contestata al capo c). La strumentalità dell’associazione contestata al capo a) alle esigenze della associazione mafiosa costituisce il nucleo centrale della condotta illecita contestata all’indagato. Tale asservimento alla ‘ndrangheta reggina non sfuggiva alla percezione dell’indagato, che unitamente al fratello Francesco, costituiva un sicuro punto di riferimento del Gennaro, che aveva un ruolo apicale nella associazione mafiosa cui era asservito il gruppo criminale nel quale operava il Ripepi Rocco”. La Cassazione si è soffermata anche sulla causa, attualmente al vaglio della Cge, sulla “potenzialità discriminatoria dei requisiti richiesti alla Betuniq per ottenere la concessione”. L’avvocato generale presso la Corte di Lussemburgo, rileva il collegio, “con parere non vincolante per la Corte europea si è espresso, con conclusioni che – allo stato – il collegio condivide, nel senso che i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa italiana non possono considerarsi discriminatori essendo funzionali e proporzionati a garantire il buon funzionamento e la liceità del mercato”. es/AGIMEG