La Corte di Cassazione ha dichiarato ‘infondato’ il ricorso presentato da un titolare di un ctd Leaderbet contro il provvedimento di “convalida e di sequestro preventivo reso dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli (…) in relazione allo svolgimento abusivo di attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all’interno dell’esercizio con logo Leaderbet”. Per il ricorrente, “la sanzione penale direttamente connessa alla mancanza di concessione contrasterebbe con l’ordinamento comunitario”. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come “il ricorrente non contesta l’assenza, nella specie, della concessione di legge in capo al bookmaker LB Group Ltd. e, conseguentemente, della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse, ma deduce l’inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva di esiti discriminatori. In primo luogo deve allora essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un “bookmaker” straniero senza previo ottenimento dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 T.u.l.p.s. pur se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese”. I supremi giudici affermano inoltre che “non risulta che la LB Group abbia mai partecipato ad una gara per l’assegnazione di una concessione in Italia né che la stessa sia stata esclusa illegittimamente, sì che, appunto, deve farsi applicazione del principio secondo cui integra il reato previsto dall’art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”. lp/AGIMEG