Scommesse, Cassazione respinge ricorso contro condanna per intermediazione. I DETTAGLI

“L’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all’art. 4, comma 4 bis, della I.n. 401 del 1989) – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al D.M. n. 111 del 2006). La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, si che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti, svolgendo una mera intermediazione”.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del tribunale di Salerno, con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione al reato ex art. 4 commi 1 e 4 bis L. 401/89 (esercizio abusivo di giochi e scommesse ndr), confermando la predetta sentenza.

I Supremi giudici ricordano che “qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato “de quo”, essendosi realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse”. Per questo motivo la Corte Costituzionale “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. cr/AGIMEG