Scommesse, Cassazione: no a condanna penale per esercente che non svolge attività di intermediazione attraverso totem

“Deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata non emerge che l’imputata abbia svolto attività di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse (ad esempio, predisponendo conti gioco fittizi, o raccogliendo o distribuendo denaro) che costituisce condotta punita ai sensi dell’art. 4 bis della legge n. 401 del 1989, cosi come risulta dall’imputazione che non fa riferimento ad una attività di intermediazione. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza nell’immediatezza dei fatti, si desume, però, che si tratta realmente di un totem, rientrante nella disciplina delle sanzioni amministrative previste dal R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.)”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha annullato – “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” – la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva stabilito quattro mesi di reclusione per raccolta abusiva di scommesse alla titolare di un bar calabrese.
La Cassazione ricorda che “qualora gli apparecchi consentano giochi promozionali (…) deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016 ndr); qualora gli stessi consentano, invece, giochi d’azzardo, deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 110, comma 9, lettera c), del t.u.l.ps.”. La sentenza è stata quindi “annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. lp/AGIMEG