Home Attualità Scommesse, Cassazione: i compensi ai punti vendita sono provvigioni soggette a ritenuta

Scommesse, Cassazione: i compensi ai punti vendita sono provvigioni soggette a ritenuta

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La Cassazione ha respinto il ricorso di una società attiva nel settore delle scommesse contro l’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità di un accertamento fiscale relativo alle ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai punti di commercializzazione.

La vicenda riguarda un controllo della Guardia di Finanza di Roma, concluso con un processo verbale di constatazione, da cui era poi nato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’amministrazione finanziaria, l’attività svolta dai punti vendita doveva essere considerata come attività di procacciamento di affari. Di conseguenza, la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta d’acconto sui compensi pagati a tali punti.

L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il mancato versamento di oltre 336mila euro, tra maggiori ritenute d’acconto, sanzioni e interessi, per l’anno 2008.

Secondo l’Ufficio, i punti di commercializzazione non si limitavano a svolgere operazioni materiali o accessorie, ma contribuivano alla raccolta dei contratti di gioco. In particolare, si occupavano della sottoscrizione dei contratti, della consegna di carte prepagate collegate a conti di gioco online, della trasmissione dei dati alla società e delle ricariche dei conti dei giocatori.

Per l’Agenzia, queste attività erano collegate alla conclusione di rapporti di gioco e quindi dovevano essere trattate come attività di intermediazione.

La posizione della società

La società aveva contestato questa ricostruzione, sostenendo che i punti di commercializzazione non potessero essere qualificati come procacciatori di affari. Secondo la sua tesi, l’attività svolta non rientrava tra quelle per cui la legge prevede l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto.

La società aveva inoltre criticato l’accertamento anche sotto il profilo della motivazione, sostenendo che l’Agenzia si fosse limitata a recepire le conclusioni della Guardia di Finanza senza svolgere una propria valutazione autonoma.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto le contestazioni della società. Secondo i giudici, i compensi corrisposti ai punti di commercializzazione erano collegati a un’attività che favoriva la conclusione dei contratti di gioco e venivano calcolati in percentuale rispetto al fatturato. Per questo possono essere assimilati a provvigioni.

La Corte ha chiarito che non conta solo il nome formale dato al compenso. Quando una somma viene pagata per un’attività che, nella sostanza, favorisce la conclusione di affari, può rientrare tra le provvigioni soggette a ritenuta.

Nel caso esaminato, l’attività dei punti vendita non si esauriva nella semplice ricarica delle tessere prepagate. Era invece inserita in un servizio più ampio, legato alla raccolta dei contratti di gioco e alla gestione dei conti degli scommettitori.

Respinte anche le critiche sulla motivazione

La Cassazione ha respinto anche la contestazione relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento. Secondo i giudici, non è illegittimo che l’Agenzia delle Entrate richiami le conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza, quando il contribuente conosce già quegli elementi e può difendersi.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che l’accertamento fosse sufficientemente motivato e che l’Ufficio avesse fatto proprie le risultanze della verifica fiscale.

Ricorso rigettato e spese a carico della società

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Resta quindi confermato l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ai punti di commercializzazione, quando la loro attività è collegata alla raccolta di contratti di gioco e viene remunerata in percentuale. mg/AGIMEG

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