Nella giornata di ieri sono state comunicate allo Sportello Virtuale Betn1 di Borghetto Santo Sprito in provincia di Savona le conclusioni del procedimento di “immediata cessazione della attività di raccolta scommesse” che è terminato con l’archiviazione in favore di Betn1. Le motivazioni di tale decisione, da parte del Questore di Savona, vengono descritte considerando che l’attività del centro Betn1 è esercitata ai sensi della Legge. Ciò significa – si legge in una nota – “che è stata ulteriormente riconosciuta la liceità dell’operato svolto in Italia dalla nostra Società che è sempre stata coerente nell’affermare i motivi della propria presenza nell’offerta in Italia dei propri servizi applicando le normative italiane anche attraverso i propri Sportelli Virtuali autorizzati dalla Legge italiana. Dopo le vittorie giuridiche in numerosi tribunali italiani anche il Ministero dell’Interno riconosce l’operato di Betn1 e dei suoi Sportelli Virtuali in Italia conforme alla normativa italiana disponendo la conclusione del procedimento di cessazione dell’attività. Ricordiamo che sin dalla decisione di iniziare ad offrire i propri servizi per il Gaming, la nostra Società ha applicato e sottostato a tutte le normative amministrative e fiscali, pagando le tasse in Italia, senza la necessità di pseudo condoni e/o sanatorie”. Come ha sottolineato ad Agimeg l’Avvocato di Betn1 Maria Teresa Parrelli “è stato archiviato il procedimento volto alla cessazione di attività di raccolta in quanto privi di concessione e 88 Tulps, ma i nostri centri non necessitano dell’88 Tulps in quanto siamo autorizzati in forza dell’art. 1 comma 644 (che nella Legge di Stabilità 2015 si riferisce a quei soggetti che non hanno aderito al regime di regolarizzazione ma che possono operare garantendo esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche’ di tutela dei minori di eta’ e delle fasce sociali piu’ deboli, ndr). Secondo la circolare del Ministero dell’Interno del gennaio 2015, dal punto di vista del procedimento amministrativo vi sono due differenti iter di regime autorizzativo: se si chiede l’88 Tulps, la Questura avvia il procedimento autorizzativo necessario, a cui fa seguito un rilascio di autorizzazione, mentre se si manda alla Questura una comunicazione di attività di raccolta scommesse, una sorta di SCIA, seguendo i dettami dell’art. 1 comma 644, la Questura deve solamente prenderne atto. Dunque con l’archiviazione del procedimento ci è stata data ragione, altrimenti ci sarebbe stata imposta la cessazione dell’attività, mentre ci è stato consentito di continuare a lavorare con le scommesse. Una vittoria, questa, ancora più importante in quanto arrivata con la Questura di Savona, che in passato ha chiuso diversi altri centri scommesse in quanto privi dei requisiti necessari”, ha concluso l’Avv. Parrelli. lp/AGIMEG