La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria a carico del gestore di un circolo privato di Bari. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari: diventa, così, definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per violazione della legge sul gioco d’azzardo e sulla raccolta abusiva di scommesse.
Il gestore dovrà inoltre farsi carico delle spese processuali e versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Le accuse: scommesse abusive tramite bookmaker estero privo di concessione
Secondo le ricostruzioni giudiziarie, il circolo era allestito per la gestione e l’accettazione di scommesse sportive abusive, operando in collegamento con un bookmaker estero privo delle prescritte autorizzazioni e concessioni statali.
Durante i controlli all’interno del locale, le forze dell’ordine avevano rinvenuto:
- 43 ricevute di gioco attestanti l’avvenuta raccolta di puntate in denaro su eventi sportivi o simulati;
- apparecchiature telematiche e terminali funzionali alla gestione delle scommesse online.
I motivi del ricorso e la risposta della Corte di Cassazione
La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- presunto vizio di motivazione e difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza di condanna;
- mancata valutazione dei motivi di gravame presentati nel precedente atto di appello.

Stabilità dell’organizzazione. Escluse le attenuanti generiche
La Cassazione ha confermato la validità della motivazione dei giudici d’appello su diversi punti chiave.
Nel respingere l’impugnazione, la Cassazione ha ricordato un principio chiave del diritto processuale: è inammissibile il ricorso che si limita a riproporre le medesime argomentazioni già analizzate e motivatamente respinte in secondo grado.
Nel merito, le difese dell’imputato, che sosteneva di non aver gestito personalmente la raccolta delle puntate, sono cadute di fronte agli elementi materiali raccolti dagli inquirenti.
La Suprema Corte ha confermato il no all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la presenza di 43 ricevute e l’allestimento completo del locale hanno dimostrato che la raccolta delle scommesse non era un fatto isolato o di lieve entità, bensì un’attività svolta in modo stabile e ben organizzato.
Negate anche le attenuanti generiche. A pesare sul giudizio finale è stata la personalità dell’imputato: i giudici hanno valutato i suoi numerosi precedenti penali, legati a reati di droga ed evasione, come indicatori di una spiccata capacità a delinquere che impedisce qualsiasi concessione di favore. cdn/AGIMEG

