Il prossimo 30 giugno verranno a scadenza le concessioni relative alla raccolta di scommesse (a quota fissa e a totalizzatore). Mancano, quindi, poco più di 3 mesi al primo appuntamento che – considerata la oggettiva impossibilità di concludere la gara per l’assegnazione delle nuove concessioni – richiede, con urgenza, l’emanazione di una norma di proroga della scadenza delle vigenti concessioni.
Si è detto più volte che la proroga dovrebbe riguardare l’intero comparto dei giochi a pluriconcessione (in particolare, apparecchi da intrattenimento, Scommesse e gioco a distanza, essendo il Bingo in proroga ex lege fino alla definizione di una eventuale prossima gara) per dar modo al legislatore di varare la tanto attesa riforma del settore. Sarebbe, questa, una proroga per così dire “strategica”, cioè finalizzata al riordino del comparto (e, come tale, dovrebbe avere una certa ampiezza, almeno due o, meglio, tre anni).
Tuttavia, continuando il disinteresse della politica per il gioco pubblico – lasciato a sé stesso – non si può escludere che si arriverà a giugno senza che il Governo e il Parlamento abbiano preso alcuna decisione “di sistema”. Si dovrà quindi pensare ad una (ennesima) proroga “tattica” (un anno?), al fine di evitare la chiusura delle Scommesse su rete fisica.
Cosa succederà se non dovesse essere varata nemmeno una proroga di questo tipo? E’ uno scenario realistico?
In proposito, si osserva che una situazione del genere – sebbene relativa a pochi soggetti – si è di recente proposta per le concessioni per il gioco a distanza, diverse da quelle attribuite in forza dell’ultima gara, bandita ai sensi dell’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”).
Alcune di queste concessioni, infatti, sono venute a scadenza tra la fine del 2020 e il 2021, senza che il legislatore ritenesse opportuno prevederne la proroga, al fine di allinearle a quelle attribuite con l’ultima Gara e che scadranno il 31 dicembre 2022.
Tra le proposte emendative presentate in parlamento, ve ne erano alcune che contemplavano la proroga di allineamento di carattere oneroso, quindi con introiti per le casse pubbliche (seppure di importo limitato, essendo pochi i soggetti interessati). La proroga non è stata approvata e queste concessioni sono quindi scadute.
L’Amministrazione, quindi, non ha potuto far altro che notificare agli interessati il provvedimento di interruzione del gioco, tenuto conto della scadenza ex lege della concessione.
La situazione è stata “salvata” dal TAR, il quale, con una serie di Ordinanze “fotocopia”, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo, con conseguente possibilità per queste imprese di proseguire, nelle more della definizione nel merito del giudizio (fissata opportunamente lontana nel tempo), nell’attività di raccolta del gioco a distanza, al fine di “garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori”.
La motivazione utilizzata dal TAR fa riferimento al disposto del citato art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, con il quale è previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”.
In realtà, tale allineamento era il motivo posto a giustificazione della Gara, poi bandita, e coloro che avessero avuto interesse all’allungamento fino al 31 dicembre 2022 di concessioni in scadenza nel 2020 e nel 2021, avrebbero potuto partecipare alla Gara stessa.
Ma a parte ciò, quello che qui interessa mettere in evidenza sono le motivazioni di “contorno” che il TAR utilizza, nella motivazione dell’ordinanza, per consentire alle società di gioco a distanza di proseguire nella raccolta, motivazioni che, a latere quella poc’anzi citata che fa riferimento all’allineamento delle scadenze, possono essere riassunte come segue:
– la prosecuzione delle concessioni, anche oltre la loro scadenza, evocata nel corso di audizioni parlamentari svolte in occasione della legge di bilancio del 2021, nell’ambito di un più ampio “riordino del settore dei giochi pubblici“, è finalizzata a garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali;
– la prosecuzione dell’attività di raccolta del gioco risponde all’obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori.
Si tratta di argomenti che assumono valenza oggettiva anche in relazione alla raccolta delle Scommesse su rete fisica (in relazione alle quali, però, si presenterebbe un ulteriore problematica “tecnica”, vale a dire la decadenza del titolo autorizzatorio di PS).
In altre parole, pur sullo sfondo il conforto del “soccorso” del TAR (la speranza, come si dice, è l’ultima a morire) sarebbe imperdonabile che l’inerzia della politica continuasse fino a giugno, pregiudicando un importante settore di mercato, rilevante anche per l’ordine pubblico (oltreché per gli interessi erariali).
Però, più il tempo passa (e più le sale restano chiuse) più aumenta il pessimismo del comparto. A questo punto: “Non ci resta che piangere”, dove infatti compariva un frate che gridava a Mario (Massimo Troisi): “ricordati che devi morire!”. rf/AGIMEG