Le concessioni di gioco: scadenze, gare, prospettive – di Roberto Fanelli

Nella “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020” (pag. 19) il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2021-2023, ha inserito, tra i “collegati” alla manovra, il “DDL riordino settore dei giochi”, confermando, così, la decisione, già esplicitata nel D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (“Decreto Dignità”), di voler proporre una riforma complessiva del settore.

L’art. 9, comma 6-bis, del “Decreto Dignità”, infatti, aveva previsto “una riforma complessiva in materia di giochi pubblici” in modo da: 1) assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, 2) contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, 3) garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate.

La previsione di un “DDL riordino settore dei giochi” era già stata inserita nella “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019” e in quella del 2018, dove però, in quest’ultimo caso, si parlava di un “Disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi”.

Sembra quindi confermata la volontà di riformare il settore dei giochi senza passare da una “legge delega” e da una successiva attuazione da parte del Governo (decreto legislativo) ma attraverso un disegno di legge in cui le regole, anche di dettaglio, vengono poste direttamente dal legislatore formale (Parlamento).

A legislazione vigente, si ricorda che l’Intesa raggiunta con le Regioni e gli enti locali, di cui alla Conferenza Unificata n. 103/CU del 7.9.2017 (prevista dall’art. 1, comma 936, della Legge di stabilità per il 2016) – che ha definito le caratteristiche dei punti di vendita, i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, nonché per la loro riduzione, le norme per prevenire il rischio di accesso dei minori di età e tutelare i soggetti a rischio – non ha trovato il previsto “recepimento” nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, come sancito dal citato comma 936.

Peraltro, una parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la mancata adozione del (previsto) decreto di recepimento non priva l’Intesa di qualsivoglia rilievo, in ragione del carattere condiviso del relativo contenuto, adottato allo scopo di dettare una disciplina uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale (v. TAR Lazio, Sez. II bis, 5.2.2019, n. 1460; circolare 6.11.2019 del Ministero dell’Interno. In senso contrario v. TAR Lazio, Sez. II, 18.12.2018, n. 12322 e TAR Veneto, Sez. III, 18.4.2018, n. 417).

Inoltre, l’Intesa è stata poi espressamente richiamata dall’art. 1, comma 1049 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) che, in tal modo, le ha conferito una valenza espressa, disponendo che le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria legislazione a quanto sancito dalla Conferenza stessa.

Sia la Conferenza unificata sia le norme che si sono succedute via via nel tempo confermano che l’impianto base su cui fondare una riforma del settore del gioco resta quello della “concessione”, seppure occorra considerare, da un lato, che il legislatore potrebbe, ovviamente, modificare tale assetto e, dall’altro, che il concetto di “concessione” può essere diversamente articolato e strutturato.

Quanto sopra per dire che qualsiasi approccio alla riforma del settore deve giocoforza partire dallo stato delle concessioni in essere, tenendo conto della loro scadenza, anche alla luce delle recenti disposizioni emanate con i decreti “Covid”.

Attualmente, sono previste le seguenti tipologie di concessioni:

– raccolta per i giochi numerici a quota fissa (Lotto e giochi complementari);

– Servizio automatizzato dei giochi numerici a quota fissa (Lotto e giochi complementari);

– Giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e giochi complementari);

– Lotterie istantanee (Gratta&Vinci);

– Apparecchi (rectius, gestione della rete telematica per il gioco mediante AWP e VLT);

– Scommesse sportive, scommesse non sportive e/o Scommesse ippiche;

– Bingo;

– Giochi a distanza.

CONCESSIONE GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA – LOTTO E 10eLOTTO

La concessione per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa è riservata alle rivendite ordinarie o speciali dei generi di monopolio ed è legata alla durata della relativa concessione per la vendita dei tabacchi.

In particolare, l’art. 12, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, stabilisce che “i punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell’automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123”.

CONCESSIONE SERVIZIO AUTOMATIZZATO GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA – LOTTO E 10eLOTTO

La concessione per il servizio automatizzato dei giochi numerici a quota fissa (Lotto e giochi complementari), a seguito della gara prevista dall’art. 1, commi 653 e 654, della legge n. 190/2014, è stata aggiudicata il 16 maggio 2016 (v. comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), ed ha una durata di 9 anni, non rinnovabile, a decorrere dalla data di stipula dell’atto di convenzione (30 novembre 2016).

La sua scadenza, quindi, è fissata al 30 novembre 2025.

CONCESSIONE GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE – SUPERENALOTTO E GIOCHI COMPLEMENTARI

Per quanto riguarda la concessione per i Giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e giochi complementari) l’art. 101 del D.L. n. 104/2020 (“Decreto agosto”) prevede, causa Covid, la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara per l’attribuzione della nuova concessione, stabilendo che “la data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021”.

Pertanto, poiché la concessione ha durata “di nove anni, non rinnovabile” (art. 1, comma 576, della legge n. 232/2016), la relativa scadenza è fissata al 1 dicembre 2030.

CONCESSIONE LOTTERIE ISTANTANTEE – GRATTA & VINCI

La concessione relativa alle lotterie istantanee è stata oggetto di rinnovo ex lege ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, in base al quale il rapporto concessorio in essere è autorizzato fino al 30 settembre 2028.

CONCESSIONE APPARECCHI – AWP E VLT

La concessione relativa alla rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, a seguito della procedura prevista dall’art. 24, comma 35, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, è stata sottoscritta in data 20 marzo 2013, con durata novennale.

Pertanto, la scadenza è fissata al 20 marzo 2022.

CONCESSIONE SCOMMESSE SPORTIVE E SCOMMESSE IPPICHE

Le concessioni in materia di scommesse, scadute a giugno del 2016, sono state via via prorogate. L’ultima proroga è quella prevista dall’art. 24 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, il quale, modificando l’art. 1, comma 1048, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), fissa la scadenza delle concessioni “non oltre il 31 dicembre 2020”. In tale ottica, la stessa norma ha differito il termine di indizione delle gare (per l’attribuzione delle nuove concessioni) dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020.

L’art. 69, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 prevede che i termini previsti dall’art. 24 “sono prorogati di 6 mesi”.

Poiché l’art. 24 riguarda anche la scadenza delle concessioni, emerge che anche il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato di 6 mesi (30 giugno 2021).

CONCESSIONE BINGO

La concessione per il gioco del Bingo gode di una proroga “continuativa” in quanto l’art. 1, comma 636, lett. c) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) prevede il versamento di una somma mensile “da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione”, legando, quindi, la proroga della concessione alla partecipazione al bando di gara. La norma prevede che tale bando doveva essere emanato “entro il 30 settembre 2020”, termine così fissato dal già citato art. 24 del D.L. n. 124/2019.

Per quanto detto sopra, quindi, la proroga di 6 mesi prevista dall’art. 69, comma 3, del D.L. n. 18/2020 si applica anche in riferimento alla data del 30 settembre 2020 prevista per il bando di gara in materia di Bingo, cosicché anche le relative concessioni devono intendersi prorogate (almeno fino) al 30 marzo 2021 (infatti, è ragionevole ritenere che eventuali slittamenti delle procedure di gara e/o la loro durata si riverberino anche sulla proroga delle concessioni in essere).

Inoltre, si mette in rilievo che il d.d.l di bilancio per il 2021 (A.C. 2790) prevede (attualmente, all’art. 205) la proroga del termine previsto per la gara, e quindi anche delle concessioni, al “31 marzo 2023” .

CONCESSIONE GIOCO A DISTANZA (ONLINE)

Infine, le concessioni in materia di gioco a distanza si dividono in due gruppi:

  1. a) quelle attribuite nel 2011/2012, a seguito della procedura di gara prevista dall’art. 24, comma 11, della legge n. 88/2009;
  2. b) quelle attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015.

Le prime scadono (o sono scadute) dopo 9 anni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Le secondo scadono il 31 dicembre 2022 (v. il citato comma 935 e l’art. 4 dello schema di convenzione di concessione).

rf/AGIMEG