In riferimento a segnalazioni di aziende associate relative a pratiche commerciali scorrette poste in essere da alcuni operatori del gioco a mezzo apparecchi nel territorio dell’Emilia Romagna, volte a proporre offerte commerciali agli esercenti comprensive di cambio del concessionario, l’Associazione Nazionale Sapar – in una nota – ricorda che:
-l’art.6 comma 2 ter della Legge Regionale nr. 5/2013 sancisce che i cambi di concessionario a seguito di rescissione e risoluzione del contratto equivalgono a nuova installazione con conseguente applicazione dell’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili anche ai locali non interessati da tale obbligo in quanto autorizzati precedentemente alla legge regionale medesima;
-la Regione Emilia Romagna ha confermato quanto sopra con le faq pubblicate in data 15 Febbraio 2019 che si allegano al presente comunicato;
A fini esemplificativi si allega anche un estratto della legge Emilia Romagna nr.5/2013 (in particolare l’art.6).
LEGGE REGIONALE NR.5/2013
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 6 (1) Apertura ed esercizio dell’attività
- L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
- Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’ articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis.
2 bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
QUI quesiti e risposte sulla normativa regionale. cdn/AGIMEG