E’ stato adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze un nuovo regolamento che disciplina le penali contrattuali per i concessionari dei giochi pubblici a distanza, in attuazione del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Il provvedimento, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce criteri più chiari e proporzionali per la gestione degli inadempimenti, con l’obiettivo di garantire maggiore equità e trasparenza nel settore. Ecco nel dettaglio cosa prevede il testo:
“Il valore della penale – si legge nel documento – è definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attività obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilità di adottare un provvedimento di decadenza.
Il valore della penale è definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attività da svolgersi con tempestività o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta.
Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché della recidività del comportamento del concessionario”.
All’articolo 3 sono specificati i criteri per l’individuazione della penale concretamente applicabile all’inadempimento: “applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all’evento; applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere annuale della concessione; applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l’incedere della concessione”.
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilità del concessionario: nei casi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, la penale può essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento; nei casi di cui all’articolo 2, comma 4, la penale può essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva”.
All’articolo 4 sono invece delineate le modalità del procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali: “L’accertamento è effettuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite:
- a) analisi documentale, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A, nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all’uopo predisposti;
- c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali è necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario”.
“Ai fini della contestazione – prosegue il documento – dell’irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio è effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformità a quanto previsto nell’atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A, sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalità di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che il concessionario è tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. lp/AGIMEG