dell’avv. Antonella Lopresti – In oltre quindici anni di attività professionale nel settore del gioco pubblico, tra procedimenti civili e penali, non mi era mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione come quella emersa da un recente verbale di accertamento redatto in Sicilia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Un caso che, per come documentato, non solo appare singolare, ma solleva interrogativi seri sulla proporzionalità e sulla correttezza dell’azione amministrativa in fase ispettiva.
Un controllo che certifica la piena regolarità dell’esercizio
Dall’analisi del verbale emerge un elemento preliminare e fondamentale: l’esercizio oggetto di controllo risulta pienamente conforme alla normativa vigente.
In particolare:
- sono presenti le autorizzazioni richieste
- non vengono rilevate violazioni in materia di gioco pubblico
- gli apparecchi risultano regolarmente censiti
- non emergono irregolarità sotto il profilo amministrativo o penale
Si tratta, quindi, di un accertamento che certifica – senza ambiguità – la regolarità complessiva del PVR.
La contestazione: una console da intrattenimento
Nonostante l’esito positivo dell’ispezione, il focus dell’accertamento si sposta su un elemento del tutto estraneo al circuito del gioco pubblico: una console PlayStation collegata a un monitor, sulla quale era attivo un videogioco sportivo “Fifa 2026”.
Secondo quanto riportato nel verbale:
- non erano presenti dispositivi di pagamento e quindi privo di ritorno economico per il titolare del PVR.
- non esistevano meccanismi di vincita
- l’utilizzo era esclusivamente ludico e sociale in quanto destinato a bambini disabili.
- il titolare aveva adempiuto anche agli obblighi SIAE
Siamo quindi di fronte a un utilizzo che rientra nella sfera del mero intrattenimento privato, privo di qualsiasi rilevanza ai fini della disciplina del gioco lecito.
Il paradosso: nessuna irregolarità, ma scatta la sanzione
Eppure, proprio su questo elemento viene costruita la contestazione amministrativa.
Il verbale dispone infatti:
- il sequestro della console
- l’irrogazione di una sanzione pari a 4.000 euro
Il riferimento normativo richiamato è quello dell’art. 110 T.U.L.P.S., COMMA 7, relativo agli apparecchi da intrattenimento.
Tuttavia, sotto il profilo tecnico-giuridico, emerge una criticità evidente: la console non presenta le caratteristiche richieste dalla norma per essere qualificata come apparecchio da gioco.
Non vi è:
- distribuzione di vincite
- organizzazione dell’attività a fini commerciali
- riconducibilità a sistemi regolati dal gioco pubblico
E lo stesso verbale evidenzia come tale dispositivo non rientri tra quelli oggetto di censimento o controllo specifico.
Una forzatura interpretativa?
Alla luce di quanto sopra, la qualificazione giuridica della console come apparecchio sanzionabile appare, quantomeno, discutibile.
Si tratta di una estensione interpretativa della norma che rischia di travalicare i limiti del principio di legalità, cardine dell’azione amministrativa.
In termini concreti:
- si parte da un contesto pienamente regolare
- si individua un elemento neutro
- lo si trasforma in presupposto sanzionatorio
Un meccanismo che, sotto il profilo giuridico, merita un attento vaglio.
Il contesto: crescente pressione sui PVR
Il caso si inserisce in un quadro più ampio, in cui gli operatori del settore segnalano un incremento della pressione ispettiva.
Sempre più frequentemente:
- anche situazioni marginali divengono oggetto di contestazione
- l’attività di controllo assume connotati estremamente rigorosi
- si registra una tendenza alla sanzione anche in assenza di reali violazioni sostanziali
Il rischio è quello di una deriva verso un sistema in cui il controllo non si limita a verificare la legalità, ma finisce per generare comunque un esito sanzionatorio.
Il nodo della responsabilità
Questo caso pone una questione centrale: chi risponde quando l’azione amministrativa risulta sproporzionata o infondata?
Nel sistema attuale:
- l’esercente è immediatamente esposto a sanzioni
- i costi della difesa ricadono sul privato
- l’eventuale errore dell’amministrazione emerge solo in fase successiva e dello stesso non è mai chiamata a rispondere.
È quindi inevitabile che si apra un fronte giuridico su:
- impugnazione degli atti
- richiesta di annullamento della sanzione
- eventuali profili risarcitori
Con una possibile conseguenza: l’Amministrazione potrebbe essere chiamata a rispondere, anche economicamente, delle proprie determinazioni.
Il caso analizzato rappresenta un precedente significativo.
Non solo per l’esito concreto della vicenda, ma per il principio che pone: non ogni elemento presente in un esercizio può essere automaticamente ricondotto alla disciplina del gioco pubblico.
Quando ciò accade, si rischia di compromettere l’equilibrio tra potere di controllo e tutela del cittadino. Dopo oltre quindici anni di esperienza nel settore, questo episodio rappresenta un punto di discontinuità che merita attenzione.
Perché la legalità, per essere tale, deve essere applicata con rigore. Ma anche con coerenza.

