Anche secondo il Consiglio di Stato le sale giochi, le sale bingo e le sale scommesse non possono intentare un ricorso amministrativo per poter riprendere le attività: le chiusure negli ultimi mesi sono infatti state disposte con un decreto legge che – avendo forza di legge – esula dalla giurisdizione dei tribunali amministrativi. Lo stesso dubbio lo avevano sollevato nelle scorse settimane sia la Prima Sezione del Tar Lazio, sia il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo però aveva sottolineato che la questione doveva essere affrontata dall’intero Collegio giudicante.
Anche il Collegio però afferma che la questione “impone un approfondimento nella sede del merito”, appunto perché la chiusura delle attività è “disciplinata da fonti non più di rango secondario”. Il Consiglio di Stato ricorda però anche che proprio la settimana scorsa il Governo a adottato un nuovo decreto legge – quello del 18 maggio – che fissa un termine per le riaperture. Il DL infatti stabilisce che “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”. lp/AGIMEG