Il Consiglio di Stato (sez. IV) con due sentenze gemelle ha respinto i ricorsi di una società attiva nel settore delle sale giochi e scommesse in Emilia Romagna, confermando la piena legittimità del distanziometro regionale e negando qualsiasi diritto a indennizzo per la perdita delle autorizzazioni.
Nel primo giudizio, contro il Comune di Reggio Emilia, la società contestava le ordinanze che avevano disposto la chiusura di due sale, ubicate a meno di 500 metri da una scuola materna. Il Comune aveva agito in applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e delle delibere regionali attuative (DGR 831/2017 e 68/2019). La società sosteneva che tali atti presupposti fossero illegittimi e che, comunque, le chiusure determinassero un effetto espulsivo di fatto, rendendo impossibile la delocalizzazione.
Palazzo Spada ha ricordato che quei provvedimenti regionali e comunali erano già stati ritenuti legittimi in un precedente contenzioso concluso con sentenza n. 9721/2024, escludendo quindi qualsiasi illegittimità derivata. Quanto all’effetto espulsivo, il Consiglio di Stato ha valorizzato gli esiti della verificazione tecnica svolta in primo grado: nel territorio urbanizzato di Reggio Emilia restano comunque disponibili aree idonee per circa il 6,4% della superficie, sicché l’attività può essere delocalizzata. La difficoltà pratica di trovare un locale libero viene qualificata come ostacolo fattuale, non come barriera normativa.
Nel secondo giudizio, contro il Comune di Modena, la stessa società chiedeva un indennizzo, sostenendo che la mappatura dei luoghi sensibili e la conseguente interdizione di un’attività avessero determinato una “revoca implicita” della licenza di polizia ex art. 88 TULPS e degli altri titoli abilitativi. In subordine, chiedeva un ristoro economico fondato sulle garanzie della CEDU e della Carta dei diritti UE.
Anche qui il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze. Gli atti comunali di mappatura e applicazione del distanziometro sono qualificati come meri atti vincolati di attuazione della legge regionale e delle delibere attuative, privi di discrezionalità propria: non possono quindi essere riletti come revoca in autotutela, tantomeno implicita. Le autorizzazioni di pubblica sicurezza vengono inquadrate come strumenti di conformazione della libertà d’impresa all’interesse pubblico, e non come “beni” espropriati che generano automaticamente un diritto all’indennizzo. Poiché l’attività non è vietata in assoluto ma solo sottoposta a delocalizzazione, ritenuta né impossibile né economicamente inesigibile, viene esclusa anche qualsiasi violazione del “fair balance” richiesto dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. sm/AGIMEG










