L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo all’obbligo di collegamento tra strumento di pagamento elettronico e strumento di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi.
La normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede che gli strumenti hardware o software utilizzati per i pagamenti elettronici siano collegati ai registratori telematici, al fine di garantire l’integrazione tra pagamento e certificazione fiscale, soprattutto per evitare incoerenze tra transazioni elettroniche e scontrini emessi. Tuttavia, questa disposizione riguarda esclusivamente i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, come previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 127/2015.
Chiarimenti sui diversi tipi di attività
Per le attività come sale giochi, sala carambole e ping pong, che sono espressamente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, non sussiste l’obbligo di dotarsi di POS dedicato né di collegarlo ai registratori telematici. Questo perché, trattandosi di attività che non devono memorizzare o trasmettere i corrispettivi giornalieri, non si applica il vincolo tecnico di collegamento.
- Attività di bowling con biglietteria SIAE: non è obbligatorio avere un POS dedicato o associarlo a un registratore di cassa, né registrare la biglietteria nel cassetto fiscale, ma il POS deve essere comunque censito e accreditato.
- Sale giochi, carambole, ping pong: poiché non è previsto l’obbligo di emissione di documenti fiscali, non serve un POS dedicato o associato a un registratore di cassa, ma il POS deve essere comunque censito.
- Bar e ristoranti: per queste attività, dove è obbligatorio emettere scontrini fiscali, è necessario collegare il POS dedicato al registratore di cassa e censirlo nel cassetto fiscale.
Utilizzo di un unico dispositivo POS per più attività
Può essere usato un solo POS per più attività, purché sia censito nel cassetto fiscale, e il collegamento tra POS e strumenti di certificazione siano correttamente effettuati.
Dispositivi portatili
Questi strumenti, dal 2026, devono essere censiti nel cassetto fiscale, ma non è richiesto che siano associati a un registratore di cassa. La loro registrazione avviene tramite censimento, non tramite associazione diretta con un registratore.
Risposta alle domande specifiche
- Per il bowling, non occorre un POS dedicato o registrarlo nel cassetto fiscale, ma deve essere censito.
- Per attività senza obbligo di emissione di documenti fiscali, non è obbligatorio avere un POS dedicato o associato a un registratore, ma è necessario censirlo.
- Per bar e ristoranti, è obbligatorio collegare il POS al registratore di cassa e censirlo.
- Un unico POS può essere utilizzato per più attività, purché correttamente censito e collegato secondo le modalità previste.
- Dispositivi portatili tramite smartphone devono essere censiti nel cassetto fiscale, ma non necessariamente associati a un registratore di cassa.
L’Agenzia ha così confermato che il collegamento tra pagamento elettronico e certificazione fiscale si applica solo alle attività soggette a tali obblighi. Per le sale giochi, quindi, i pagamenti elettronici non comportano l’obbligo di collegamento con i registratori telematici, evitando costi e adempimenti aggiuntivi che sarebbero ingiustificati in assenza di obblighi di memorizzazione e trasmissione. Restano comunque valide le regole di corretta annotazione dei corrispettivi secondo le norme IVA, e l’emissione di documenti commerciali facoltativi.
Sintesi
Le nuove norme mirano a garantire l’integrità e la trasparenza dei dati di pagamento e corrispettivi, attraverso il collegamento tra POS e registratori telematici, con modalità di censimento e associazione definite dall’Agenzia delle Entrate. La normativa è flessibile per alcune attività (come sale giochi o bowling con biglietteria SIAE), ma più stringente per attività con obbligo di emissione di scontrini fiscali (bar, ristoranti).
QUI il testo integrale. cdn/AGIMEG

