Il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di una sala giochi VLT contro la Soprintendenza e il Ministero della Cultura. La vicenda riguarda un immobile vicino alla sala, utilizzato come sede di un istituto di formazione, già considerato “luogo sensibile” ai fini della normativa regionale sul contrasto alla ludopatia.
La società chiedeva di accertare il silenzio-inadempimento della Soprintendenza su un’istanza con cui aveva sollecitato la riattivazione dell’istruttoria per l’apposizione di un vincolo storico-culturale sull’edificio.
Il collegamento con la revoca della licenza
Il caso nasce dal fatto che la Questura di Pescara aveva revocato l’autorizzazione per l’esercizio della sala giochi VLT, ritenendo che nelle vicinanze fosse presente un luogo sensibile, cioè un istituto di istruzione, posto a distanza inferiore a quella minima prevista dalla legge regionale abruzzese.
La società ha quindi cercato di riaprire la questione sotto un diverso profilo, chiedendo alla Soprintendenza di riesaminare la possibilità di apporre un vincolo culturale sull’immobile in cui ha sede l’istituto.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’attivazione del procedimento vincolistico avrebbe avuto rilievo anche rispetto alla situazione della sala giochi e alla precedente revoca dell’autorizzazione.
Perché il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile
Il TAR ha ritenuto che la società non avesse un interesse concreto e attuale a ottenere l’apposizione del vincolo culturale.
Per i giudici, anche se l’immobile fosse sottoposto a vincolo storico-culturale, ciò non impedirebbe automaticamente lo svolgimento di attività didattica al suo interno. Di conseguenza, l’edificio potrebbe continuare a essere considerato un luogo sensibile ai fini della disciplina sulle distanze minime dalle sale giochi.
Il Tribunale ha richiamato anche precedenti decisioni sulla stessa vicenda, evidenziando che ciò che conta, ai fini della qualificazione come luogo sensibile, è la destinazione funzionale dell’immobile all’attività di istruzione. Non è quindi decisiva la situazione edilizia, urbanistica o culturale del fabbricato.
La tutela dei soggetti vulnerabili
La sentenza ribadisce che la normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili ha lo scopo di prevenire la diffusione della dipendenza da gioco e di tutelare le persone considerate più esposte al rischio di ludopatia.
In questa prospettiva, la presenza effettiva di un’attività didattica nell’immobile vicino alla sala giochi è sufficiente a far scattare la tutela prevista dalla legge, indipendentemente dall’eventuale apposizione di un vincolo culturale.

Nessun obbligo di riaprire il procedimento
Il TAR ha aggiunto che, anche a voler superare il profilo dell’inammissibilità, il ricorso sarebbe comunque infondato.
Secondo i giudici, l’istanza presentata dalla società aveva natura meramente sollecitatoria. L’apposizione di un vincolo culturale rientra infatti in valutazioni ampiamente discrezionali della Soprintendenza e non può essere imposta attraverso il rito del silenzio-inadempimento.
Il Tribunale ha precisato inoltre che una precedente sentenza del Consiglio di Stato non aveva imposto alla Soprintendenza di riaprire il procedimento, ma si era limitata a riconoscere la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere, senza trasformare questa facoltà in un obbligo attuale e coercibile.
Ricorso respinto
Il TAR Abruzzo ha quindi respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e comunque infondato. mg/AGIMEG

