Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da una società che gestisce una sala giochi a Carpi, confermando il no al risarcimento dei danni richiesti contro il Comune.
La vicenda nasce da un’ordinanza sindacale del 2020, con cui il Comune aveva limitato gli orari di funzionamento delle slot e vlt. In base a quel provvedimento, gli apparecchi potevano essere utilizzati solo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, tutti i giorni, festivi compresi.
La società aveva impugnato l’ordinanza davanti al TAR Emilia-Romagna, ottenendone l’annullamento nel 2021 per carenza di istruttoria. Dopo quella decisione favorevole, ha chiesto al Comune il risarcimento dei danni che sosteneva di aver subito per la riduzione degli orari di attività.
La richiesta di danni
La società aveva quantificato il pregiudizio in diverse voci: canoni di locazione pagati inutilmente, costi del personale, mancati ricavi derivanti dalla riduzione dell’utilizzo degli apparecchi, oltre a un danno da perdita di clientela e perdita di chance.
Secondo la ricorrente, il danno era conseguenza diretta dell’ordinanza illegittima del Comune, che aveva limitato l’attività della sala giochi per alcuni periodi compresi tra settembre 2020 e dicembre 2021, al netto delle chiusure dovute alle restrizioni per la pandemia.
Il TAR, però, aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo decisivo il fatto che la società non avesse chiesto, nel primo giudizio, la sospensione cautelare dell’ordinanza.
Il punto decisivo: il danno era evitabile
Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione. I giudici hanno ricordato che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento.
Chi chiede i danni deve dimostrare non solo che l’atto era illegittimo, ma anche che il danno sia una conseguenza diretta dell’atto e che non fosse evitabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso concreto, secondo il Consiglio di Stato, la società avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’ordinanza comunale durante il giudizio di annullamento. Quella richiesta cautelare avrebbe potuto evitare, in tutto o almeno in parte, il pregiudizio lamentato.

Non basta aver vinto il primo ricorso
La sentenza chiarisce quindi che non è sufficiente ottenere l’annullamento dell’ordinanza per avere automaticamente diritto al risarcimento.
Per i giudici, la mancata richiesta di tutela cautelare è un comportamento rilevante: se il danneggiato non usa gli strumenti processuali disponibili per bloccare subito gli effetti dell’atto, non può poi chiedere il ristoro dei danni che avrebbe potuto evitare.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di autoresponsabilità: chi subisce un provvedimento lesivo deve attivarsi in modo diligente per limitare le conseguenze negative, anche chiedendo al giudice una misura cautelare quando possibile.
Appello respinto
L’appello è stato quindi respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Emilia-Romagna e ha ritenuto non risarcibili i danni lamentati, perché evitabili attraverso gli strumenti di tutela previsti dal processo amministrativo. mg/AGIMEG

