Il TAR Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato da una società che intendeva aprire una sala per scommesse sportive e apparecchi VLT in un immobile già adibito a ristorazione.
Il Comune aveva vietato l’attività dopo aver accertato che l’ingresso del locale distava 363,9 metri da una struttura ricettiva per persone con disabilità, rientrante tra i “luoghi sensibili” tutelati dalla legge regionale n. 38 del 2019. La norma impone infatti un limite minimo di 400 metri.
La società ricorrente sosteneva che la misurazione dovesse partire dall’ingresso principale della struttura – posto a 410 metri – e non da un cancello secondario, oltre a contestare la legittimità stessa della legge regionale rispetto alla normativa nazionale e all’Intesa Stato-Regioni del 2017.
Il TAR ha però ritenuto fondate le rilevazioni della Polizia Locale e chiarito che qualsiasi accesso esistente e potenzialmente utilizzabile deve essere considerato ai fini della distanza. Inoltre, la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno già riconosciuto la legittimità delle leggi regionali che stabiliscono distanze minime dai luoghi sensibili per contrastare la ludopatia.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la società condannata a rifondere al Comune le spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro oltre accessori di legge. sm/AGIMEG









