Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare di una sala scommesse di Ravenna, confermando la legittimità degli atti con cui il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività e negato il trasferimento in un altro immobile.
La vicenda riguarda una sala scommesse che si trovava a una distanza inferiore ai 500 metri da un luogo sensibile, in violazione della normativa regionale dell’Emilia-Romagna. Per questo motivo il Comune aveva avviato il procedimento finalizzato alla cessazione dell’attività, concedendo inizialmente una proroga per consentirne la delocalizzazione.
Il tentativo di trasferimento
Il titolare aveva individuato un nuovo immobile e aveva presentato richiesta di cambio di destinazione d’uso per trasferirvi la sala scommesse. Il Comune aveva però respinto l’istanza, ritenendo l’intervento non conforme al Regolamento urbanistico edilizio.
Il ricorrente sosteneva che la combinazione tra la disciplina sui luoghi sensibili e le regole urbanistiche producesse un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale, rendendo di fatto impossibile la delocalizzazione dell’attività.
Secondo questa tesi, le aree teoricamente disponibili non sarebbero state, nella pratica, realmente idonee a ospitare una sala scommesse, perché prive di immobili utilizzabili, collocate in zone poco funzionali o comunque non sostenibili sotto il profilo economico.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha però respinto questa impostazione.
I giudici hanno chiarito che il Comune è tenuto a garantire la presenza di aree idonee alla localizzazione o alla delocalizzazione delle attività di gioco lecito, ma non è obbligato a mettere a disposizione del singolo operatore un immobile già disponibile, immediatamente utilizzabile o economicamente sostenibile in base alle sue specifiche esigenze.
Le difficoltà evidenziate dal titolare della sala riguardano infatti situazioni contingenti del mercato immobiliare, valutazioni economiche e scelte imprenditoriali private, elementi che non possono tradursi in un vizio della pianificazione urbanistica né imporre all’amministrazione di modificare le proprie regole per soddisfare il caso specifico.
Nessun effetto espulsivo
Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato le verificazioni già svolte sul territorio comunale, dalle quali era emersa la presenza di aree idonee all’insediamento di sale giochi e sale scommesse.
Per il Collegio non è stato dimostrato alcun effetto espulsivo del gioco lecito, neppure sotto il profilo sostanziale. La delocalizzazione delle attività esistenti non risulta infatti preclusa né resa talmente gravosa da diventare concretamente impossibile.
Il fatto che il gestore non sia riuscito a individuare un immobile già pronto all’uso non è quindi sufficiente a mettere in discussione la legittimità della pianificazione comunale.

Appello respinto
Con la decisione del Consiglio di Stato viene confermata la sentenza del TAR Emilia-Romagna. Diventa quindi definitivo il diniego al cambio di destinazione d’uso dell’immobile individuato per il trasferimento, così come la legittimità della pianificazione urbanistica adottata dal Comune di Ravenna in materia di localizzazione delle sale giochi e delle sale scommesse. mg/AGIMEG

