Home Attualità Sala giochi a Riccione, TAR: niente subentro automatico per le slot, ma il Comune deve concedere i termini di proroga

Sala giochi a Riccione, TAR: niente subentro automatico per le slot, ma il Comune deve concedere i termini di proroga

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Il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sul ricorso presentato da Mac’s Corner contro il Comune di Riccione, relativo alla licenza per il subingresso nell’attività di sala giochi situata in viale Saronno n. 14/A.

La società aveva acquistato da un’altra impresa due rami d’azienda: uno relativo al bar Mac’s Corner, in viale Saronno 14/B, e l’altro relativo alla sala giochi “Il Dado”, in viale Saronno 14/A. Dopo la cessione, Mac’s Corner aveva chiesto al Comune il rilascio della licenza per subentrare nell’attività di sala giochi.

Il Comune aveva rilasciato la licenza, ma con una prescrizione: il titolo non era valido per l’installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, cioè le AWP previste dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS. Il motivo era la collocazione del locale a meno di 500 metri da luoghi sensibili, in base alla mappatura comunale adottata secondo la normativa regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La tesi della società

Mac’s Corner ha contestato il provvedimento sostenendo, in sostanza, che non si trattasse dell’avvio di una nuova attività, ma della semplice continuazione della precedente gestione a seguito della cessione del ramo d’azienda.

Secondo la società, quindi, il Comune avrebbe dovuto riconoscere il subentro anche per l’attività con apparecchi AWP, già svolta dal precedente titolare fino alla cessione. La ricorrente ha inoltre lamentato la violazione del proprio affidamento, sostenendo che la precedente licenza non era stata contestata per anni dall’amministrazione.

Un ulteriore profilo riguardava le proroghe previste dalla disciplina regionale: secondo Mac’s Corner, il Comune avrebbe dovuto informarla della possibilità di beneficiare di un termine per cessare l’attività con apparecchi da gioco e di un’eventuale ulteriore proroga per la delocalizzazione.

Licenza personale, non trasferibile automaticamente

Il TAR ha respinto le censure principali della società. Secondo i giudici, l’impostazione della ricorrente parte da un presupposto errato: le autorizzazioni di polizia necessarie per l’esercizio di una sala giochi sono personali e non possono essere trasferite automaticamente con la cessione dell’azienda.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS deve essere considerata come un nuovo titolo abilitativo, perché le autorizzazioni di polizia sono legate alla persona del titolare e richiedono una valutazione dell’amministrazione.

Per questo, la licenza rilasciata alla precedente società non poteva essere fatta valere automaticamente dalla nuova società subentrante, dotata di diversa partita IVA e diversa compagine sociale. Al momento del rilascio del nuovo titolo, il Comune era quindi tenuto a verificare il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Nessun affidamento tutelabile sul precedente esercizio

Il TAR ha escluso anche la violazione del legittimo affidamento. Secondo i giudici, Mac’s Corner era consapevole, o comunque avrebbe dovuto esserlo, dei vincoli collegati alla distanza minima dai luoghi sensibili.

La sentenza evidenzia inoltre che riconoscere il mantenimento automatico della precedente situazione avrebbe attribuito un vantaggio ingiustificato a chi acquista una sala giochi dopo l’entrata in vigore dei limiti legali, fondato solo sul fatto che l’attività era stata esercitata in passato da un altro soggetto.

È stata ritenuta irrilevante anche la contestazione relativa al procedimento di revoca avviato nei confronti della precedente titolare, perché quel procedimento era stato poi archiviato dal Comune e non aveva prodotto effetti diretti sulla posizione di Mac’s Corner.

Il punto accolto: le proroghe

Il ricorso è stato invece accolto nella parte relativa alla mancata concessione dei termini di proroga.Tar Tribunale Amministrativo RegionaleTar Tribunale Amministrativo Regionale

Secondo il TAR, il Comune non aveva inviato alla società la comunicazione prevista per segnalare il divieto di esercizio dell’attività con apparecchi da gioco in ragione della presenza di luoghi sensibili entro 500 metri. Di conseguenza, non era stato concesso il termine di sei mesi per la cessazione dell’attività né l’eventuale ulteriore proroga di sei mesi per consentire una possibile delocalizzazione.

Sotto questo specifico profilo, il Tribunale ha ritenuto illegittimo l’atto comunale e lo ha annullato parzialmente, imponendo all’amministrazione di concedere alla società questa possibilità.

Decisione parziale e spese compensate

Il TAR Emilia-Romagna ha quindi respinto il ricorso per la parte principale, confermando che la licenza per la sala giochi non consente l’installazione degli apparecchi con vincita in denaro se il locale non rispetta le distanze dai luoghi sensibili.

Allo stesso tempo, ha accolto il ricorso nei limiti relativi alla mancata concessione dei periodi di proroga per la cessazione o l’eventuale delocalizzazione dell’attività. mg/AGIMEG

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