Il TAR Calabria ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un’attività di bar e sala giochi contro il Comune di Vibo Valentia, annullando l’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione immediata dell’attività in una parte del locale e la decadenza della relativa SCIA.
La vicenda riguarda un esercizio commerciale nel Comune di Vibo Valentia. Il Comune aveva fermato l’attività nella porzione del locale dedicata alla sala giochi, ritenendo che fosse troppo vicina ad alcuni luoghi sensibili, in violazione della normativa regionale calabrese sul gioco.
La decisione del Comune
Il titolare aveva presentato una SCIA per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande e sala giochi, dopo il trasferimento dell’attività in un altro locale dello stesso Comune.
Successivamente, sulla base di una nota della Polizia locale, il Comune aveva ordinato la sospensione immediata dell’attività nella parte destinata alla sala giochi e aveva dichiarato la decadenza della SCIA per quella porzione del locale. Secondo l’amministrazione, non sarebbe stata rispettata la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla legge regionale.
Il ricorso del titolare
Il titolare dell’attività ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando diversi profili. In particolare, ha sostenuto di non essere stato avvisato dell’avvio del procedimento e di non aver quindi potuto presentare osservazioni prima dell’adozione dell’ordinanza.
Il ricorrente ha contestato anche il metodo utilizzato dal Comune per calcolare le distanze tra il locale e i luoghi sensibili, sostenendo che la misurazione avrebbe dovuto tenere conto dei criteri previsti dal codice della strada.
Il vizio decisivo
Il TAR ha accolto il ricorso per un motivo procedurale. Secondo i giudici, prima di adottare un provvedimento così incisivo, il Comune avrebbe dovuto comunicare al titolare l’avvio del procedimento.
Questa comunicazione avrebbe permesso all’interessato di partecipare, difendersi e fornire chiarimenti, soprattutto sul tema del calcolo delle distanze. Per il TAR, il confronto con il titolare era importante proprio perché la decisione incideva su un’attività già avviata tramite SCIA.
Annullata l’ordinanza
Il TAR ha quindi annullato l’ordinanza del Comune di Vibo Valentia. I giudici hanno chiarito che anche quando l’amministrazione ritiene non veritiere alcune dichiarazioni presentate dal privato, deve comunque garantire la partecipazione al procedimento, salvo specifiche ragioni di urgenza.
Resta salva la possibilità per il Comune di adottare nuovi provvedimenti, ma solo rispettando le garanzie procedurali indicate nella sentenza. mg/AGIMEG

