Il TAR Veneto ha respinto la richiesta cautelare presentata dal gestore di un bar con annessa sala giochi in provincia di Padova contro il provvedimento con cui la Questura aveva disposto la sospensione dell’attività per 45 giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS.
Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, il provvedimento della Questura è stato adottato al termine di una lunga attività istruttoria svolta dalle forze dell’ordine, dalla quale sarebbe emerso un quadro caratterizzato da episodi di degrado, frequentazioni da parte di soggetti con precedenti penali e situazioni ritenute pericolose per l’ordine pubblico.
Le contestazioni della Questura
Nel dettaglio, il TAR richiama gli accertamenti eseguiti nel corso del tempo all’interno del locale, dove sarebbero avvenuti diversi episodi criminosi, tra cui una rapina, una rissa violenta e vari furti, oltre a numerose irregolarità amministrative. Secondo i giudici, tali elementi avrebbero contribuito a creare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
Particolare rilievo viene attribuito anche alla cessione d’azienda avvenuta nell’aprile 2024, ritenuta dalla Questura di carattere “elusivo” e presumibilmente finalizzata ad evitare la revoca della licenza. Il TAR evidenzia infatti che, nonostante il trasferimento formale dell’attività, la precedente titolare sarebbe rimasta costantemente presente nel locale, mentre il nuovo titolare sarebbe risultato spesso assente.
Secondo il collegio, inoltre, la gestione del locale sarebbe rimasta sostanzialmente invariata e orientata soprattutto alla massimizzazione dei profitti derivanti dagli apparecchi da gioco, senza un adeguato rispetto delle esigenze di sicurezza collettiva.

La decisione del TAR
Nel respingere la domanda cautelare, il TAR Veneto ha ritenuto non irragionevole la valutazione della Questura secondo cui il locale sarebbe rimasto un abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati o pericolosi, oltre che un luogo associato a fenomeni di criminalità e spaccio.
I giudici hanno inoltre escluso la violazione del principio di proporzionalità, sottolineando che la sospensione dell’attività ha natura preventiva e cautelare e non rappresenta una sanzione penale nei confronti del titolare dell’esercizio.
Quanto al danno economico lamentato dalla società, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza, considerando il rischio derivante dalla frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi. Per questo motivo la richiesta di sospensione del provvedimento è stata respinta. mg/AGIMEG

