Il TAR Toscana si è pronunciato in via cautelare su un ricorso presentato da una società che gestisce una sala giochi ad Arezzo contro il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza per trenta giorni.
La decisione della Questura ha fondamento per la presenza, all’interno dell’esercizio, di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Secondo l’amministrazione, tale circostanza rappresenta un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica e giustifica l’intervento sospensivo.
Dagli atti emerge inoltre che il locale era già stato destinatario di un precedente provvedimento di sospensione, sempre per le stesse ragioni. Successivi controlli avevano confermato la presenza di persone pregiudicate.
La società ha impugnato il provvedimento chiedendone la sospensione urgente, sostenendo che la chiusura temporanea dell’attività avrebbe comportato gravi danni economici. L’istanza è stata proposta in via monocratica ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo, che consente l’adozione di misure cautelari immediate solo in presenza di situazioni di estrema gravità e urgenza.
La decisione del TAR
Il TAR Toscana ha respinto la richiesta cautelare, ritenendo che i pregiudizi economici prospettati dalla società non siano sufficienti a giustificare un intervento immediato senza contraddittorio con l’amministrazione.
I giudici hanno evidenziato che il danno economico può essere eventualmente risarcito, mentre deve essere considerato prevalente l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, soprattutto alla luce della reiterazione delle violazioni già accertate in precedenza.
Il tribunale ha quindi respinto l’istanza cautelare monocratica e ha fissato la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 16 aprile 2026. Sarà in quella sede che il TAR valuterà nuovamente la richiesta di sospensione del provvedimento, in pieno contraddittorio tra le parti. mg/AGIMEG










