Napoli, raccoglieva scommesse senza licenza 88 TULPS: assolto titolare, era “assenza temporanea”. Avv. Ripamonti ad Agimeg: “La normativa sul gioco presenta paradossi, e non sempre i giudici conoscono davvero le dinamiche operative del comparto”

“Purtroppo, la normativa su gioco e scommesse è particolarmente articolata ed in essa si annidano insidie e possibili paradossi, sia in ambito penalistico, sia civile e tributario”. Lo ha affermato l’avvocato Marco Ripamonti ad Agimeg, nel commentare la sentenza del Tribunale di Napoli che ha riconosciuto le ragioni del suo assistito.

Ripamonti ha difeso il titolare di un’agenzia con regolare licenza ex art. 88 TULPS che aveva aperto una seconda agenzia di scommesse, iniziando a raccogliere gioco prima di aver ricevuto la nuova licenza di P.S. Accusato per una condotta abusiva, la difesa ha convinto i giudici che non si trattava di una vera e propria mancanza di concessione, quanto di assenza temporanea della licenza, che peraltro era stata già rilasciata dalla Questura. L’imputato è stato così assolto.

Ripamonti ha sottolineato le difficoltà dei giudici nel muoversi tra le leggi che regolano il settore. “Il solo art. 4 legge 401/89, nel caso di specie applicato, prevede fattispecie sia delittuose che contravvenzionali e non sempre la magistratura, lo dico con tutto il doveroso rispetto, riesce a cogliere la fattispecie più pertinente da applicare e quale sia la norma che va ritenuta maggiormente appropriata al caso che si trova a trattare. Ciò non certo per mancanza di competenza dei giudici, ma quasi sempre perché sovente non conoscono, sul piano pratico, come i comparti del gioco e delle scommesse si articolano e funzionino”.

Tribunale

“In sostanza applicare la legge – ha proseguito l’avvocato – soprattutto se non si ha la piena consapevolezza delle dinamiche operative di un comparto, spesso può risultare operazione non agevole. Nel caso di specie, invece, il Tribunale partenopeo ha fatto buon governo della norma di legge in questione, avendo colto il senso della nostra Difesa ed il paradosso e ingiustizia sostanziale che si sarebbero generati da una condanna per la fattispecie delittuosa a fronte di un fatto che, certamente connotato da ambiti di non piena conformità alla normativa, giammai potrebbe equipararsi a fenomeni di abusività”.

“Del resto, anche la stessa Corte di Cassazione, condividendo la questione di costituzionalità prospettata riguardo alla norma Balduzzi e sollevando l’incidente di costituzionalità, ha mostrato di comprendere come fosse irragionevole la smisurata portata del divieto di installazione di postazioni internet a libera navigazione, trovando a sua volta piena condivisione da parte della Consulta, con la sentenza n. 104/2025. Si tratta di un ulteriore caso in cui il “paradosso” e l’abnormità di una legge irragionevole sono stati colti ed eliminati. Purtroppo, però, non sempre tali paradossi vengono messi in discussione” ha aggiunto Ripamonti.

“Ad esempio, riguardo alla fattispecie del peculato per omesso versamento del PREU, debbo registrare una profonda indifferenza a certi argomenti, che ritengo assai rilevanti. È certamente vero che la Sentenza Rubbo della Cassazione a Sezioni Unite ha affermato una serie di principi, ma è altrettanto vero che alcuni temi, in quella sede, non furono trattati ed andrebbero riveduti alla luce di situazioni successivamente verificatesi. Mi riferisco alla sostanziale depenalizzazione del delitto di peculato per la figura dell’albergatore che, mutatis mutandis, svolge un ruolo nell’ambito di una architettura del relativo sistema assai similare al gestore delle AWP, con riferimento al rapporto con il denaro detenuto”.

“Sempre sul tema del peculato, non mi risulta che alcun giudice, magari con un incidente di costituzionalità, abbia mai tentato di porre rimedio al paradosso che vede sanzionare in modo assai più lieve (frode informatica) chi apponga filtri o marchingegni vari sulle AWP, con la possibilità di farla franca, rispetto a chi per converso e senza particolari sotterfugi decida di non versare il PREU, ben consapevole che di ciò dovrà rispondere (peculato), al punto che, lo dico provocatoriamente, nell’ottica di voler delinquere, sarebbe assai più conveniente procedere con la prima modalità, rischiando una pena fino a 5 anni (frode informatica), in luogo della pena prevista per il peculato, che vede un massimo fino a dieci anni e sei mesi, con termini prescrizionali assai più estesi. Tutto questo anche per dire che siamo sempre in attesa di un testo unico che con coerenza e proporzionalità raccolga l’intero apparato normativo e sanzionatorio” ha concluso Ripamonti. sm/AGIMEG