Consiglio Stato, il titolare di una ricevitoria Lotto può farsi sostituire solo nei casi ammessi dalla legge

Nelle ricevitorie del Lotto è indispensabile “la presenza fisica del titolare”, le deroghe sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e “in particolare quando la rivendita sia affidata ai grandi invalidi di guerra e ai ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore”. Eventuali sostituti devono essere poi autorizzati dall’Amministrazione. Lo afferma la Seconda Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da una ricevitoria di Pescara. L’Amministrazione aveva appunto revocato la concessione, dopo un sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza. Il Consiglio di Stato ricorda infatti che l’art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, stabilisce che “L’Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti”. lp/AGIMEG