Il TAR dell’Emilia-Romagna ha accolto la richiesta cautelare presentata da una sala giochi di Riccione, in provincia di Rimini, sospendendo in via provvisoria il provvedimento del Comune che vietava l’installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
Il contenzioso nasce dalla licenza rilasciata dal Comune l’11 luglio 2025 per il subingresso nell’attività di sala giochi: nel provvedimento, il Comune aveva specificato che l’autorizzazione non valeva ai fini dell’installazione di slot, in quanto l’esercizio si troverebbe a meno di 500 metri da luoghi sensibili individuati dal regolamento comunale sul gioco d’azzardo lecito e dalla relativa mappatura approvati nel 2018. La società ha impugnato sia tale prescrizione, sia gli atti comunali presupposti.
Davanti al TAR, è stato evidenziato che il divieto di utilizzare gli apparecchi AWP metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza economica dell’esercizio, con una perdita immediata e difficilmente reversibile. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, prendendo atto della documentazione contabile depositata, da cui emergerebbe la centralità delle slot nel modello di business della sala giochi.
Sul piano giuridico, il TAR ha riconosciuto l’esistenza di profili di possibile illegittimità che richiedono un approfondimento in sede di merito, sia con riguardo all’applicazione concreta delle distanze dai luoghi sensibili, sia, in prospettiva, rispetto alla compatibilità del quadro regolamentare comunale con la normativa sovraordinata. In attesa della decisione definitiva, il TAR ha quindi ritenuto opportuno sospendere l’efficacia del provvedimento comunale nella parte contestata.
Con l’ordinanza, il Tribunale ha sospeso il divieto imposto dal Comune di Riccione e fissato l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso all’11 marzo 2026. Fino a quella data, la sala giochi potrà continuare a utilizzare gli apparecchi con vincita in denaro, in attesa della pronuncia definitiva sulla legittimità delle regole comunali e del provvedimento impugnato. sm/AGIMEG










