Nuovo DPCM (bozza): regioni in “zona bianca” tutto aperto, anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e corner

Nella bozza del nuovo Dpcm, che andrà in vigore dal prossimo 6 marzo e durerà fino al 6 aprile, presenti anche le indicazioni riguardanti le regioni che dovessero raggiungere la “zona bianca”. Nell’articolo 7 si riporta: “Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 17 del presente decreto, le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

In pratica in “zona biancaprevista la riapertura di tutte le attività comprese quelle delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e corner. In questa zone cessa infatti anche l’applicazione dell’”Art. 19 – Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento – (art. 1, comma 10, lett. l), lett. c), Dpcm 14.1.21) 1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

Le uniche eccezioni che non prevedono l’apertura in “zona bianca” riguardano le seguenti attività:  “Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente composto dai rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti del rilascio delle misure anti contagio nei territori di cui al comma precedente, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie”.

In “zona bianca” si applicano anche le seguenti disposizioni:

Art. 17 (Competizioni sportive di interesse nazionale) (art. 1, lett. e) e lett. h), Dpcm 14.1.21)

  1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
  3. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui al comma 1, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui, all’articolo 49, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 51. Tale test non deve essere antecedente a quarantotto ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

LA BOZZA INTEGRALE DEL NUOVO DPCM

es/AGIMEG