VLT: Tar Calabria accoglie sospensiva su rigetto 88 TULPS. Insufficiente “La mera pendenza di un procedimento penale”

Il Tar Calabria ha accolto la sospensiva richiesta dal titolare di un esercizio commerciale, cui la Questura aveva revocato la licenza 88 Tulps per la raccolta di gioco attraverso Videolottery. Lo hanno stabilito i giudici della Prima Sezione con un’ordinanza emessa oggi e che fissa l’udienza di merito al prossimo 27 maggio.  “Il rigetto e la revoca (…) sono stati disposti non già per un’ipotesi in cui l’atto negativo risulta per legge dovuto, bensì per ragioni apprezzabili dall’autorità a tutela dell’interesse pubblico” scrivono i giudici. In particolare, “l’atto gravato si fonda sulla pendenza di un procedimento penale inerente una contestata turbativa d’asta, riferentesi all’epoca in cui parte istante rivestiva la carica di Sindaco di Calanna” si legge.”La misura cautelare, menzionata nell’atto impugnato ed originariamente disposta dalla A.G., è stata revocata” e in ogni caso, “la mera pendenza di un procedimento penale non può ex se comportare la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest’ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità ragionevole circa l’abuso dell’autorizzazione”. Ritenuto che, sotto tale profilo, “l’atto gravato si palesa motivato in maniera non pertinente, deducendo una asserita vicinanza dell’istante “ad un contesto chiaramente malavitoso” , di cui tuttavia allo stato non vi è prova certa; rilevato infatti che il mero coinvolgimento in procedimento penale pendente nei confronti di più soggetti non comporta automaticamente pure una dimostrata contiguità con ambienti criminali e considerato che il ricorrente ha allegato apprezzabili e plausibili ragioni inerenti il requisito del periculum”, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria “accoglie la domanda cautelare”. im/AGIMEG