Relazione 2025 Corte dei Conti: “L’assenza di riversamento dei proventi nel settore del gioco pubblico rappresenta un danno erariale e un disservizio”

A Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche istituzionali, ha avuto luogo la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026.

Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, si è pronunciato, poi, sull’attività svolta dall’Istituto nel 2025. La relazione della Procura generale, invece, è stata svolta dal Procuratore generale, Pio Silvestri. È intervenuto, inoltre, il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco.

“La condotta del concessionario di ricevitoria che effettui giocate tramite terminale senza riversare all’erario le somme dovute integra danno erariale da mancata entrata, essendo l’obbligo di riversamento dell’agente contabile indipendente dall’effettiva riscossione delle giocate e dai motivi dell’omesso incasso, salvo prova della non imputabilità. Il danno è pari all’intero ammontare dei proventi delle giocate risultanti dall’estratto conto del concessionario, al netto di aggi, vincite e annullamenti, maggiorato di interessi legali e sanzioni e diminuito dell’importo della cauzione escussa”, si legge nella Relazione sull’attività 2025.

Danno da disservizio

“Con riferimento al danno da disservizio, la sentenza di appello si è soffermata sulla definizione dello stesso quale categoria che include una serie multiforme di condotte disfunzionali (“danno da disservizio in senso stretto”, “danno da mancata erogazione della prestazione lavorativa”, “danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni”), le quali hanno in comune l’effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere desostanziato il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità (legalità, efficacia, efficienza ed economicità).

È stato, quindi, sostenuto che il mancato riversamento delle giocate non comporta solamente un danno patrimoniale da mancato incameramento di un’entrata, ma, altresì, la frustrazione della fondamentale attività di servizio pubblico affidata in concessione e tale danno da disservizio è stato equitativamente quantificato nell’ammontare dell’aggio indebitamente trattenuto nelle settimane contabile esaminate. In riforma della sentenza di prime cure è stata affermata la responsabilità, anche per tale voce di danno, del titolare della concessione di una ricevitoria lotto, che non aveva provveduto a riversare all’amministrazione finanziaria i proventi del gioco del lotto raccolti in alcune settimane contabili, per cui era stata condannata in primo grado al pagamento del danno patrimoniale cagionato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, aggiunge.

La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato

Inoltre, “quanto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la relazione si sofferma sulle molteplici competenze a essa attribuite: il settore doganale e delle accise, la gestione dei giochi, e il settore dei tabacchi”.

Atti di maggior rilievo

In aggiunta, “con riferimento agli atti di particolare rilevanza esterna, si segnalano, fra quelli di competenza dell’Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri: il d.p.c.m. n. 2/2025, che modifica il d.p.c.m. n. 159/2013, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; il d.m. n. 3/2025 avente a oggetto il “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, c. 105, della l. 30 dicembre 2023, n. 213”; il d.m. n. 10/2025 contenente “Disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza ex art. 8, c. 3, d. lgs n. 41 del 2024”.

DETTAGLIO ATTI DI GOVERNO PERVENUTI AL 31 DICEMBRE 2025 (*) (art. 3, c. 1, lett. c, l. n. 20/1994)
DM 18/03/25 MEF DM 18 marzo 2025. (MEF) Schema di d.m. relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, c. 3, d.lgs. n.41 del 2024
D.M. 02/04/25 MEF D.M. 2 aprile 2025. (MEF) Reg.to relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca
D.M. 03/12/25 MEF D.M. 3 dicembre 2025. (MEF) Reg.to generale dei giochi numerici
D.M. 14/11/25 MEF D.M. 14 novembre 2025. (MEF) Reg.to recante la disciplina delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza ai sensi dell’art. 6, c. 2 del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41

 

Imposta unica sulle scommesse

Ancora, “con la sentenza n. 23301 del 20/07/2025, nel rigettare il ricorso per cassazione proposto dalla Società contribuente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che ha respinto l’appello nei confronti della sentenza di prime cure reiettiva del ricorso introduttivo proposto avverso cartella di pagamento emessa per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni d’ imposta 2015 e 2016, la Suprema Corte – Sezione tributaria civile, ancorché a livello di obiter dicta, ha avuto occasione di sottolineare come la Società contribuente sia “un concessionario per la commercializzazione del gioco pubblico” e come “il regime concessorio in cui è svolta l’attività della controricorrente non ne esclude la qualifica di agente contabile” in quanto “elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. S.U. n. 232 del 10/04/1999; Cass. S.U. n. 13330 del 01/06/2010)” evidenziando, inoltre, come “la qualifica di agente contabile del concessionario – e il conseguente assoggettamento alla responsabilità contabile della Corte dei conti – pone quale dato centrale della fattispecie il maneggio di pubblico denaro, con i conseguenti necessari controlli””, aggiunge, infine, la Relazione della Procura generale. cdn/AGIMEG