Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei componenti della Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco“. Il testo entrerà in vigore in vigore dal 6 giugno.
Monitorare l’andamento delle attività di gioco nel corso dell’anno e garantire un confronto costante tra istituzioni e settore: queste le finalità del provvedimento.
La Consulta darà vita a un tavolo di confronto permanente che unirà:
- Istituzioni e rappresentanti del Governo;
- Regioni ed enti locali;
- Concessionari e associazioni nazionali di categoria;
- Associazioni dei consumatori e professionisti addetti alla salute e alla tutela dei cittadini.
Struttura e composizione: gli articoli 1 e 2 del Decreto
Come sottolineato dall’Articolo 1, la Consulta è istituita direttamente presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
L’Articolo 2 definisce invece nel dettaglio i ruoli e la composizione dell’organo collegiale. La Consulta sarà presieduta da un dirigente di prima fascia dei ruoli del MEF e sarà composta da ulteriori 14 membri, designati dalle seguenti amministrazioni e associazioni:
- Ministero della Salute
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
- Guardia di Finanza
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Conferenza delle Regioni
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
- Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)
- Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze
- Associazioni rappresentative dei concessionari di gioco e degli esercenti
Durata del mandato: il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e restano in carica per tre anni. In caso di cessazione anticipata di un membro, il subentrante rimarrà in carica solo per la parte residua del mandato originario.
Funzionamento, segreteria e gruppi di lavoro (Articolo 3)
L’Articolo 3 disciplina l’operatività della Consulta, stabilendo che le riunioni si terranno presso l’ADM. L’Agenzia garantirà inoltre il supporto amministrativo e le funzioni di Segreteria nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Audizioni esterne e Commissioni specifiche
Per garantire la massima autorevolezza scientifica e tecnica, la Consulta potrà: invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici o privati, società specializzate, università, centri di ricerca, fondazioni e associazioni scientifiche; attivare gruppi di lavoro o Commissioni specifiche su singole tematiche di approfondimento.
Monitoraggio e trasparenza: la relazione annuale al MEF

A testimonianza del suo ruolo chiave nel monitoraggio del comparto, la Consulta avrà l’obbligo di trasmettere al Ministro dell’Economia e delle Finanze: una relazione annuale sull’attività svolta e una relazione conclusiva, da presentare tre mesi prima della scadenza naturale del mandato triennale.
Il testo integrale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del
2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali in
materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente
i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante
«Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a
partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9
agosto 2023, n. 111»;
Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del citato decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41;
Ritenuto di dover procedere alla disciplina dell'organizzazione e
del funzionamento della Consulta, del numero dei suoi componenti e
della loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni,
degli enti locali, dei concessionari, nonche' delle associazioni
nazionali di categoria e dei consumatori;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro per
lo sport e i giovani, resi con nota prot. 4304 del 18 settembre 2025
e con nota prot. 2909 del 29 settembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 816, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione
del 22 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. 54798 dell'11 novembre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Consulta Permanente dei Giochi Pubblici
ammessi in Italia
1. La Consulta prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41, e' istituita presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
Art. 2
Composizione, designazione
e durata della Consulta
1. La Consulta e' presieduta da un dirigente di prima fascia dei
ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta da
ulteriori 14 membri, designati dalle amministrazioni e dalle
associazioni di cui al comma 2, secondo le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti.
2. La Consulta e' composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti
14 componenti:
a) un rappresentante del Ministro della salute;
b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza;
d) un rappresentante dell'autorita' politica delegata dal
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni
in materia di politiche giovanili;
e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, di cui uno per ciascuna area geografica
nord, centro e sud;
f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
operanti nel settore del gioco d'azzardo;
h) un rappresentante designato dall'Osservatorio nazionale
permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze,
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
i) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei concessionari del gioco pubblico;
l) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
degli esercenti maggiormente rappresentative.
3. Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a
decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina.
Nell'eventualita' che il mandato dei singoli componenti cessi
anticipatamente rispetto al triennio, il componente subentrante a
quello cessato resta in carica soltanto per la residua parte del
mandato del componente cessato.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento della Consulta
1. La Consulta si riunisce presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli avvalendosi del supporto amministrativo del personale
dell'Agenzia, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di
Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. La Consulta e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
il 50 per cento piu' uno dei componenti; sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza
semplice dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri
consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione al
Ministro dell'economia e delle finanze che, salvo motivati ed
eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e ne richiede la
sostituzione.
4. La Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri
della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione, la proposta di Ordine del giorno. Eventuali richieste di
integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima
della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni entro
tale termine, l'Ordine del giorno si considera definitivo ed
eventuali ulteriori argomenti d'interesse potranno essere inseriti
nelle «varie ed eventuali» del medesimo Ordine del giorno, senza
obbligo per la Segreteria di inviarlo nuovamente ai membri della
Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su indicazione
del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno tre giorni
prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno
definitivo. L'impossibilita' di partecipare a una riunione deve
essere comunicata alla Segreteria con almeno sette giorni di
preavviso, fatti salvi eventuali impedimenti eccezionalmente
sopravvenuti.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14, comma
3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, in relazione a
specifiche tematiche, la Consulta puo' invitare a partecipare alle
sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali, pubblici o
privati, di societa' specializzate nel settore da approfondire
nonche' di enti di ricerca, universita' o societa', fondazioni e
associazioni a carattere scientifico, nonche' di associazioni
rappresentative di interessi diffusi.
6. La Consulta, su tematiche specifiche, puo' attivare al proprio
interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni.
7. La Consulta puo' avvalersi della modalita' di videoconferenza
per lo svolgimento delle riunioni.
8. La Consulta trasmette, con cadenza annuale, una relazione
sull'attivita' svolta, nonche' una relazione conclusiva, tre mesi
prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Consulta non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
2. La Consulta svolge la propria attivita' nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
cdn/AGIMEG

