Regolamento su consulta permanente dei giochi pubblici: il decreto del MEF in Gazzetta Ufficiale. Ecco il testo integrale

Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei componenti della Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco“. Il testo entrerà in vigore in vigore dal 6 giugno.

Monitorare l’andamento delle attività di gioco nel corso dell’anno e garantire un confronto costante tra istituzioni e settore: queste le finalità del provvedimento.

​La Consulta darà vita a un tavolo di confronto permanente che unirà:

  • ​Istituzioni e rappresentanti del Governo;
  • ​Regioni ed enti locali;
  • ​Concessionari e associazioni nazionali di categoria;
  • ​Associazioni dei consumatori e professionisti addetti alla salute e alla tutela dei cittadini.

​Struttura e composizione: gli articoli 1 e 2 del Decreto

Come sottolineato dall’Articolo 1, la Consulta è istituita direttamente presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

​L’Articolo 2 definisce invece nel dettaglio i ruoli e la composizione dell’organo collegiale. La Consulta sarà presieduta da un dirigente di prima fascia dei ruoli del MEF e sarà composta da ulteriori 14 membri, designati dalle seguenti amministrazioni e associazioni:

  • ​Ministero della Salute
  • ​Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
  • Guardia di Finanza
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • ​Conferenza delle Regioni
  • ​Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
  • ​Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)
  • ​Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze
  • ​Associazioni rappresentative dei concessionari di gioco e degli esercenti

​Durata del mandato: il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e restano in carica per tre anni. In caso di cessazione anticipata di un membro, il subentrante rimarrà in carica solo per la parte residua del mandato originario.

​Funzionamento, segreteria e gruppi di lavoro (Articolo 3)

​L’Articolo 3 disciplina l’operatività della Consulta, stabilendo che le riunioni si terranno presso l’ADM. L’Agenzia garantirà inoltre il supporto amministrativo e le funzioni di Segreteria nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

​Audizioni esterne e Commissioni specifiche

​Per garantire la massima autorevolezza scientifica e tecnica, la Consulta potrà: invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici o privati, società specializzate, università, centri di ricerca, fondazioni e associazioni scientifiche; attivare gruppi di lavoro o Commissioni specifiche su singole tematiche di approfondimento.

​Monitoraggio e trasparenza: la relazione annuale al MEFGazzetta Ufficiale

​A testimonianza del suo ruolo chiave nel monitoraggio del comparto, la Consulta avrà l’obbligo di trasmettere al Ministro dell’Economia e delle Finanze: una relazione annuale sull’attività svolta e una relazione conclusiva, da presentare tre mesi prima della scadenza naturale del mandato triennale.

Il testo integrale

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO PER LO SPORT 
                             E I GIOVANI 
 
  Visto il decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401,  recante  «Interventi  nel
settore del giuoco e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; 
  Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della
Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre  2001,  n.
383, concernente il riordino delle funzioni  statali  in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del
2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali  in
materia di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse  e
concorsi pronostici; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente
i principi e i criteri direttivi per il riordino  delle  disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  marzo  2024,  n.  41,  recante
«Disposizioni in materia  di  riordino  del  settore  dei  giochi,  a
partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9
agosto 2023, n. 111»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del  citato  decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41; 
  Ritenuto di dover procedere alla disciplina  dell'organizzazione  e
del funzionamento della Consulta, del numero dei  suoi  componenti  e
della loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni,
degli enti locali,  dei  concessionari,  nonche'  delle  associazioni
nazionali di categoria e dei consumatori; 
  Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro  per
lo sport e i giovani, resi con nota prot. 4304 del 18 settembre  2025
e con nota prot. 2909 del 29 settembre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  816,  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 22 luglio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400  del  1988,
effettuata con nota prot. 54798 dell'11 novembre 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Consulta Permanente dei Giochi Pubblici 
                          ammessi in Italia 
 
  1. La Consulta prevista dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41, e' istituita presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. 
                               Art. 2 
 
                     Composizione, designazione 
                       e durata della Consulta 
 
  1. La Consulta e' presieduta da un dirigente di  prima  fascia  dei
ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed e'  composta  da
ulteriori  14  membri,  designati  dalle  amministrazioni   e   dalle
associazioni di cui al comma 2, secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti. 
  2. La Consulta e' composta, oltre che dal Presidente, dai  seguenti
14 componenti: 
    a) un rappresentante del Ministro della salute; 
    b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli; 
    c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza; 
    d)  un  rappresentante  dell'autorita'  politica   delegata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
in materia di politiche giovanili; 
    e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni  e
delle Province Autonome, di cui  uno  per  ciascuna  area  geografica
nord, centro e sud; 
    f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI); 
    g)  un  rappresentante  designato  dal  Consiglio  Nazionale  dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti  rappresentative  a
livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo  137  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  recante  «Codice  del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
operanti nel settore del gioco d'azzardo; 
    h)  un  rappresentante  designato   dall'Osservatorio   nazionale
permanente  sull'andamento  del  fenomeno  delle   tossicodipendenze,
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    i) due rappresentanti designati dalle  associazioni  maggiormente
rappresentative dei concessionari del gioco pubblico; 
    l) un rappresentante designato dalle  associazioni  di  categoria
degli esercenti maggiormente rappresentative. 
  3. Il Presidente e i  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a
decorrere  dalla  data   di   adozione   del   decreto   di   nomina.
Nell'eventualita'  che  il  mandato  dei  singoli  componenti   cessi
anticipatamente rispetto al triennio,  il  componente  subentrante  a
quello cessato resta in carica soltanto  per  la  residua  parte  del
mandato del componente cessato. 
                               Art. 3 
 
            Organizzazione e funzionamento della Consulta 
 
  1. La Consulta si riunisce presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli  avvalendosi  del  supporto  amministrativo  del   personale
dell'Agenzia,  che  garantisce  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. La Consulta e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
il 50 per cento piu' uno dei componenti; sono valide le deliberazioni
approvate con un  numero  di  voti  che  rappresenta  la  maggioranza
semplice dei presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri
consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  che,  salvo  motivati  ed
eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e  ne  richiede  la
sostituzione. 
  4. La Segreteria, su indicazione del Presidente,  invia  ai  membri
della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata  per  la
riunione, la proposta di Ordine del giorno.  Eventuali  richieste  di
integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima
della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni  entro
tale  termine,  l'Ordine  del  giorno  si  considera  definitivo   ed
eventuali ulteriori argomenti d'interesse  potranno  essere  inseriti
nelle «varie ed eventuali» del  medesimo  Ordine  del  giorno,  senza
obbligo per la Segreteria di  inviarlo  nuovamente  ai  membri  della
Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su  indicazione
del Presidente, invia ai membri della  Consulta,  almeno  tre  giorni
prima della  data  fissata  per  la  riunione,  l'Ordine  del  giorno
definitivo. L'impossibilita'  di  partecipare  a  una  riunione  deve
essere  comunicata  alla  Segreteria  con  almeno  sette  giorni   di
preavviso,  fatti   salvi   eventuali   impedimenti   eccezionalmente
sopravvenuti. 
  5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14,  comma
3, del decreto legislativo 25 marzo  2024,  n.  41,  in  relazione  a
specifiche tematiche, la Consulta puo' invitare  a  partecipare  alle
sedute rappresentanti di enti o  istituzioni  nazionali,  pubblici  o
privati,  di  societa'  specializzate  nel  settore  da  approfondire
nonche' di enti di ricerca,  universita'  o  societa',  fondazioni  e
associazioni  a  carattere  scientifico,  nonche'   di   associazioni
rappresentative di interessi diffusi. 
  6. La Consulta, su tematiche specifiche, puo' attivare  al  proprio
interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni. 
  7. La Consulta puo' avvalersi della  modalita'  di  videoconferenza
per lo svolgimento delle riunioni. 
  8. La  Consulta  trasmette,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
sull'attivita' svolta, nonche' una  relazione  conclusiva,  tre  mesi
prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e
delle finanze. 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Consulta non
spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  2. La  Consulta  svolge  la  propria  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni
dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
cdn/AGIMEG