Regione Sicilia, modificata legge sul gioco: eliminato distanziometro per attività già esistenti

In Sicilia, ­l’Ars ha eli­mi­na­to per le sale gio­co e gli eser­cen­ti già au­to­riz­za­ti i li­mi­ti che era­no sta­ti in­tro­dot­ti con la leg­ge re­gio­na­le con­tro la lu­do­pa­tia del 2020. I li­mi­ti sa­ran­no ora va­li­di solo per i nuo­vi eser­cen­ti e le nuo­ve sale gio­chi. Infatti, nella seduta dell’Ars di ieri è stato approvato l’articolo 1: «Art. 1. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 1. La lettera a), del comma 5, dell’articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è abrogata ( la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere ndr.). 2. All’articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: “10 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 (Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, e’ vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale piu’ breve, inferiore a: a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti. ndr.) del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.». Via libera anche all’articolo 2: “«Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione»”. Attesa per oggi la votazione finale del disegno di legge “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 ‘Norme per la prevenzione ed il trattamento del disturbo da gioco di azzardo”. (n. 953/A). “Questa piccola modifica che si sta apportando è una modifica perché è stata fatta, come dire una legge ma, come sempre capita o spesso capita, ci sono dei casi particolari che bisogna assolutamente chiarire ed è per questo, nel senso che la distanza deve rimanere quella che è stata stabilita nella legge e questo non si discute, qui è soltanto il problema per chi ci ha già il locale per il gioco nel momento in cui dovesse cambiare il nome, come dire, da una società ad un’altra, ma rimane esattamente così com’è e, quindi, pensare che se uno dovesse cambiare gestore debba chiudere diventa un problema e questo sì, sinceramente sarebbe un problema per alcuni. Per cui, è soltanto questo. Non si vuole dare un segnale che si cambia la distanza tra un locale da gioco ed un altro, anzi, assolutamente no. Questa legge è stata fatta proprio per dare un ordine e per garantire un ordine a questo tipo di situazione e, più o meno, credo avendo letto la legge, penso che sia questa la motivazione reale”, ha specificato in Aula il Presidente Miccichè. “Qui non c’entra niente con il fenomeno sociale, però, dobbiamo soltanto modificare una norma per rispondere ad un’altra esigenza sociale”, ha aggiunto il relatore Calderone.  cdn/AGIMEG