Regione Lazio: dal Consiglio dei Ministri via libera a modifiche Legge sul gioco. No a retroattività per distanziometro

Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi e con il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Lazio n. 16 del 11/08/2022 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”.

Nel testo ci sono anche le modifiche al Regolamento sul gioco pubblico. Nello specifico è prevista l’eliminazione della retroattività degli obblighi di distanza delle sale gioco dalle aree sensibili, che si riduce da 500 a 250 metri ma sarà in vigore solamente per le nuove sale.

Nessun limite di distanza, quindi, per gli esercizi pubblici commerciali e le sale da gioco già esistenti rispetto alle aree sensibili, quali istituti scolastici, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie o socioassistenziali, luoghi di culto.

Nel testo tuttavia sono previste anche prescrizioni valide per tutti gli esercenti, tra cui: la riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni 30 secondi; la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi; una pausa obbligatoria di 5 minuti ogni trenta minuti di gioco consecutivi; interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza; riduzione delle fasce orarie.

Ecco l’articolo del testo relativa al gioco:

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)

  1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto; b) rispettino le seguenti prescrizioni: 1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 6) interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 7) fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”; b) dopo il comma 4 dell’articolo 6, è aggiunto, infine, il seguente: “4 bis. L’Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”; c) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: Art. 11 bis (Disposizioni transitorie) 1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b). 3. Nelle more dell’individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 6), si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931: a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori; b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.”; d) dopo il comma 1 dell’articolo 12, è inserito il seguente: “1 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio.”. 2. All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell’ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2023, e per euro 250.000,00, per l’anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

cdn/AGIMEG