Regione Abruzzo: firmata ordinanza per riaperture dal 18 maggio. Ancore sospese attività per sale gioco, scommesse e bingo. Ecco il TESTO integrale

Sì a servizi di ristorazione, somministrazione alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere, ricettive all’aperto, rifugi, agriturismi, autoscuole, attività commerciali, no a sale giochi, scommesse e bingo. E’ quanto prevede l’ordinanza della Regione Abruzzo, firmata dal presidente Marco Marsilio, sulle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020”. Tra i punti elencati nell’ordina, si legge che “rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini”. Per il settore del gioco in Abruzzo, quindi, non sono previste aperture per il 18 maggio. Ecco l’ordinanza integrale:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio
2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.
IL PRESIDENTE
VISTI l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l’art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l’art. 50, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
RILEVATO, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa
con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e
nelle terapie non intensive;
RITENUTO prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del
contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine
e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi
con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone,
quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso
di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento
della Protezione Civile:
 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
 Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
 Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
PRESO ATTO della Nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica
di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state
trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art.
3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020
recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati
modificati i codici ATECO di cui all’Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del
2020;
VISTI:
 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1,
e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una
parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla
L. 5 marzo 2020, n. 13;
 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
 il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare
l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO l’ultimo D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio
2020;
VISTO, in particolare, l’art. 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che testualmente dispone: “Le
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020…..Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate
dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del
territorio regionale.”
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
VISTO il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e
dall’Istituto Superiore di Sanità;
VISTO il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 nel settore della attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data
12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
RILEVATO che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il
pernottamento, anche in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere e che il
settore extralberghiero è fortemente radicato in Abruzzo;
RICHIAMATA, al riguardo, la FAQ pubblicata sul sito del Governo riguardante la ricettività
alberghiera ed extralberghiera che testualmente recita: “gli alberghi, i bed and breakfast e le altre
strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli
spazi comuni o in prossimità degli accessi”;
RITENUTO di poter consentire l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast
in favore di coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute, oltre che in favore di coloro che sono impegnati attivamente
nella gestione dell’emergenza sanitaria;
PRECISATO che la ricettività “a fini turistici” è attualmente sospesa in tutto il territorio nazionale a prescindere dalla tipologia ricettiva;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11
maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa
in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle misure di prevenzione
e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra
gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso
alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile;
RITENUTO necessario, pertanto, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima riapertura, la possibilità di recarsi presso le
sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio
da virus SARS Cov2;
DATO ATTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 con la quale sono
state dettate “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati,
acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”.
RITENUTO opportuno e rispondente a esigenze di maggiore chiarezza fornire in un unico
documento di sintesi le precisazioni fornite riguardanti la predetta ordinanza;
DATO ATTO che la presente Ordinanza non sostituisce l’Ordinanza n. 56/2020, della quale
in questa sede si danno per richiamate le motivazioni, ma si affianca ad essa per esigenze di sintesi e
maggiore chiarezza dietro sollecitazione della collettività e degli operatori del settore;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30
aprile 2020 che consentono le attività ivi previste con “validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo
provvedimento”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 57 del 06 maggio 2020, con la quale il Presidente
della Regione autorizza la caccia di selezione, l’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti
spontanei, e i censimenti della specie coturnice (Alectoris graeca), nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
RITENUTO che tali attività all’aria aperta sono connotate dai requisiti di non determinare
conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative
al contenimento del contagio da COVID-19;
RAVVISATO CHE l’approccio di riapertura graduale possa passare alla successiva fase e che,
quindi, tali attività possano essere esperite sull’intero territorio regionale, purché espletate rispettando
le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
ORDINA
1. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente
su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (cfr., Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12
maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
2. che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione
di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr., Allegato 2);
3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell’Allegato 1), anche le specifiche
previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
4. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in
spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (cfr., Allegato 3), redatto
tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore
di Sanità;
5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni
di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere”
(cfr., Allegato 4);
6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi
turistici” (cfr., Allegato 5);
7. di precisare che le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto
nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con
siffatta attività produttiva;
8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi
di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995
ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6);
9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli
alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta
attività produttiva;
10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della
presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla
L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;
11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio
2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7);
12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli
alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta
attività produttiva;
13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della
presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui
alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;
14. che per quanto concerne l’ospitalità nella ricettività extralberghiera:
a) è consentita l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento,
redatto alla luce dell’emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
15. che, relativamente alle autoscuole:
a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi
presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre
una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di
istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;
b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che
le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automobile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e
del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;
c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto
delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio
delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e
Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);
d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video
registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica;
16. che dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora
non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
17. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati –
fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni
di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);
18. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di
ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
19. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr., Allegato 10);
20. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato
1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività
produttiva;
21. che, gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le
prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando
i dispositivi di protezione individuale;
22. che, per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:
a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli
interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento
del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete
della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire
gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;
c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi
aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono
commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la
Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicurezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni
di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
i. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
ii. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL;
iii. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti
sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
iv. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive
ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;
24. che, relativamente alla vendita da asporto:
a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna
a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
i. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
ii. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.
b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto
come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio,
gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta,
assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nella
superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall’esercizio in cui è vietato sostare;
d) l’asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività
patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali;
e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni
ferroviarie e lacustri, nonché nelle are di servizio e rifornimento carburante si applica
il punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto,
questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza
previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
25. che, relativamente alle attività commerciali nei mercati:
a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;
b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci
oggetto di commercio;
c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni
territorialmente competenti;
26. che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato
3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:
a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
27. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:
a) l’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve
esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
b) a tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende
esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti
che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni;
c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre
garantita o tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio
che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexiglass;
d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze
di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un
operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l’addetto al
colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra
un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di
postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione
mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza,
del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente
necessario;
e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;
f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
g) l’abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto
al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
h) l’uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli
operatori sprovvisti di calzature adatte all’igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.
28. che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;
29. che l’efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020
e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio
2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento;
30. che gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all’attività di raccolta di
funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (Alectoris
graeca), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
31. che è consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi…)
nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo
spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al
giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
32. che rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte
all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;
33. che è permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine
settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica);
34. che è possibile utilizzare auto d’epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in
modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare;
35. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
Gli allegati alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha
valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

lp/AGIMEG