La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un 41enne di Lanciano riconosciuto colpevole di aver omesso di dichiarare vincite da gioco online per ottenere il reddito di cittadinanza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione già ridotta in appello.
Secondo l’accusa, l’uomo non aveva segnalato vincite complessive per oltre 130 mila euro tra il 2017 e il 2019, pur avendole incassate su un conto di gioco online. La difesa sosteneva che si trattasse di bilanci in perdita, con vincite inferiori alle somme giocate, e che quindi non ci fosse stata alcuna reale disponibilità economica.
La Cassazione ha però ribadito un principio ormai consolidato: ai fini del reddito di cittadinanza contano le vincite lorde, non quelle nette. Per i giudici, il reddito si considera acquisito “già con l’accreditamento delle vincite sul conto del giocatore”, anche se poi il denaro è stato reinvestito in altre giocate. Richiamata anche la sentenza n. 54/2024 della Corte costituzionale, che ha chiarito come il gioco online rappresenti una spesa voluttuaria, e che chi dispone di somme vinte non può essere considerato privo di mezzi.
Respinta anche la tesi della mancanza di dolo: la condotta dell’imputato – osserva la Corte – non fu frutto di leggerezza, ma di un’omissione consapevole per ottenere un sussidio non dovuto. Oltre alla conferma della condanna, la Cassazione ha disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. sm/AGIMEG









