Home Attualità Questione nulla osta per gli apparecchi senza vincita in denaro, avv. Benelli: “La pronuncia della Cassazione dovrebbe portare il legislatore a riformare la disciplina del comma 7, tenendola distinta da quella del gioco con vincita in denaro”

Questione nulla osta per gli apparecchi senza vincita in denaro, avv. Benelli: “La pronuncia della Cassazione dovrebbe portare il legislatore a riformare la disciplina del comma 7, tenendola distinta da quella del gioco con vincita in denaro”

Avvocato Cino BenelliAvvocato Cino Benelli

La Corte di Cassazione ha respinto con un’ordinanza il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a proposito del nulla osta preventivo per gli apparecchi senza vincita in denaro. ADM ne sosteneva la necessità, la Cassazione invece ha confermato l’impianto dei due precedenti gradi di giudizio, sottolineandone la contrarietà al diritto europeo. Sul tema è intervenuto l’avvocato Cino Benelli, che ha difeso la controparte vincitrice nel procedimento, intervistato da Agimeg.

“La Corte di Cassazione ha statuito che il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale”.

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“La stessa Corte ha altresì affermato che, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo siffatti apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo”.

“Ciò posto, si pone a questo punto la questione se la normativa tecnica approvata dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli a far data dal maggio 2021 e l’apparato sanzionatorio che la correda (art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS) possa considerarsi legittimo alla luce dei principi costituzionali ed euro-unitari e, in particolare, di quelli di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, non è possibile equiparare (sopratutto ai fini sanzionatori) la disciplina regolatoria degli apparecchi comma 6 con quella degli apparecchi comma 7 che non distribuiscono vincite in denaro”.

“La pronuncia della Cassazione dovrebbe portare il legislatore a riformare la disciplina del comma 7, tenendola distinta da quella del gioco con vincita in denaro ma, come dimostra il recente Codice dei giochi, il settore del puro intrattenimento non riscuote successo presso Governo e Parlamento, forse perché si antepongono le esigenze di cassa a quelle degli operatori del settore”. sm/AGIMEG

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