Home Focus PVR, un anno dalla sentenza della Consulta. Ripamonti: “I principi della decisione trovano oggi applicazione in tutti i tribunali”

PVR, un anno dalla sentenza della Consulta. Ripamonti: “I principi della decisione trovano oggi applicazione in tutti i tribunali”

Tribunale, interno aulaTribunale, interno aula

A un anno dal deposito della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 7, comma 3-quater del DL 158/2012, torna al centro del dibattito il tema della messa a disposizione di strumenti telematici nel settore del gioco.

L’avvocato Marco Ripamonti sottolinea come i principi della decisione stiano trovando applicazione nelle sedi giudiziali e possano avere rilievo anche nella prossima discussione al Consiglio di Stato sui PVR.

La sentenza della Consulta sul divieto di strumenti telematici

Un anno fa la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava la messa a disposizione di strumenti telematici nel settore del gioco.

La decisione è arrivata dopo l’udienza del 7 maggio 2025, in cui gli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti avevano sostenuto le criticità costituzionali della norma. A distanza di un anno, Ripamonti sottolinea che i principi della sentenza stanno trovando applicazione nei tribunali e che la decisione potrebbe avere un ruolo importante anche nella prossima discussione al Consiglio di Stato sui PVR, punti vendita ricariche, in particolare per il riconoscimento del ruolo degli internet point e delle prerogative dei PVR nel nuovo sistema concessorio.

Ripamonti: “Cassata una delle norme più discusse nel settore del gioco”

“Non può passare inosservata la ricorrenza. Era esattamente un anno fa quando l’avv. Marco Ripamonti si è veduto comunicare dalla Corte Costituzionale l’esito della sentenza n. 104/2025, depositata il 10 luglio, con cui è stata cassata dall’Ordinamento una delle norme più discusse e controverse nel settore del gioco, l’art. 7, comma 3-quater DL 158/2012, contemplante il divieto di messa a disposizione di strumenti telematici. Ciò in esito alla discussione tenutasi dinanzi alla Consulta il 7 maggio 2025, nella cui sede lo stesso professionista, coadiuvato dal collega di Studio avv. Riccardo Ripamonti, aveva illustrato tutte le criticità della norma stessa”. A sottolinearlo è lo stesso avvocato in una nota.

La sentenza suscitò immediatamente polemiche, tanto che lo stesso ex ministro Balduzzi scese in campo per formulare critiche nei confronti dei giudici costituzionali, così come critiche sono state espresse dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

“I principi della sentenza trovano applicazione in ogni sede giudiziale”

L’avv. Marco Ripamonti così ricorda i fatti: “Erano anni che continuavamo a sostenere la tesiavvocato Marco Ripamontiavvocato Marco Ripamonti dell’incostituzionalità, che – in occasione delle innumerevoli discussioni in tutta Italia – aveva anche suscitato interesse e condivisione in giudici di primo grado e Corti d’Appello che, però, all’atto pratico, non avevano mai ritenuto di dover sollevare l’incidente di costituzionalità. Alla fine ciò è stato fatto dalla Corte di Cassazione, che, evidentemente, aveva ravvisato le criticità da noi sollevate anche in altri analoghi giudizi. La fase del giudizio di costituzionalità è stata poi un momento davvero appassionante. La stesura delle memorie e delle repliche, di cui si è occupato principalmente l’avv. Riccardo Ripamonti, è stata molto impegnativa e ci ha condotto ad una discussione orale in cui abbiamo apprezzato il vivo interesse all’argomento da parte dei giudici della Consulta. A distanza di un anno dal deposito, ciò che ci gratifica ulteriormente è che i principi che la sentenza esprime stiano trovando applicazione in ogni sede giudiziale.

In settembre tornerà all’attenzione del Consiglio di Stato la vertenza circa le prerogative dei PVR nel nuovo sistema concessorio, nella quale la sentenza n. 104/2025 della Consulta è stata già considerata e che potrebbe contribuire anche ai fini della decisione definitiva, soprattutto per ciò che riguarda l’inclusione, o meno, degli internet point nell’ambito dei PVR, nonché le prerogative dei PVR stessi”. cdn/AGIMEG

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