Home Attualità PVR, prima sentenza dopo l’intervento della Consulta su divieto di utilizzo dei pc nei locali pubblici: Tribunale di Terni accoglie ricorso esercente e annulla ordinanza-ingiunzione di 20.000 euro. Tutti i dettagli

PVR, prima sentenza dopo l’intervento della Consulta su divieto di utilizzo dei pc nei locali pubblici: Tribunale di Terni accoglie ricorso esercente e annulla ordinanza-ingiunzione di 20.000 euro. Tutti i dettagli

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Arriva la prima sentenza di merito con la quale il Tribunale di Terni ha annullato un’ordinanza ingiuntiva con la quale veniva sanzionato un PVR, difeso dagli avv. Fernando Petrivelli e Francesco Emilio Standoli, per la messa a disposizione presso i propri locali di alcuni PC a navigazione libera.

“Con sentenza n. 104 depositata il 10.7.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme su cui si fonda l’ordinanza-ingiunzione qui impugnata”, si legge nella sentenza del Tribunale di Terni. “la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 quater, D.L. n. 158/2012 in quanto violativa degli artt. 3, 41, 42, 117, co. 1, in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale della CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.

Per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 1, co. 923, primo periodo, della L. n. 208/2015, poiché commina una sanzione fissa di € 20.000,00, non graduabile in proporzione all’entità dell’offesa. La declaratoria di illegittimità costituzionale di entrambe le norme poste a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione qui opposta, com’è noto, spiega i suoi effetti ex tunc, con il solo limite dei rapporti esauriti.

Pertanto, il provvedimento amministrativo che è stato emanato in applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità “sopravvenuta” del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, poiché è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme su cui si fondava il potere amministrativo, va necessariamente disposto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, giacché affetta da nullità per “sopravvenuta” carenza di potere”.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e annullato l’ordinanza-ingiunzione.

È la prima sentenza che fa applicazione della sentenza della decisione della Corte Costituzionale, sentenza 104 del 2025 che traccia il percorso e segna la sorte di tutti quanti i procedimenti civili in corso che sono originati da una opposizione proposta dai PVR, alle ordinanze e ingiunzioni che sono state notificate nel corso degli anni da ADM.

Si tratta ovviamente dei soli casi di procedimenti ancora pendenti in qualsiasi grado di giudizio, primo, appello o Cassazione, per cui i procedimenti civili di opposizione in qualsiasi grado di giudizio pendenti avverso le ordinanze di ADM emesse ai sensi del Decreto Baduzzi, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, saranno tutti definiti con sentenze di annullamento delle ordinanze.

Questa sentenza è molto importante perché è la prima quella che è stata depositata nell’immediatezza successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Nel caso in cui i PVR fossero stati obbligati a seguire la notificazione di cartelle di pagamento e a pagare l’importo della sanzione, avranno diritto ad ottenerne, chiedendolo, la restituzione. sb/AGIMEG

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