Un nuovo e rilevante tassello giurisprudenziale definisce i confini della liceità per i dispositivi telematici nei pubblici esercizi.
La Corte d’Appello di Palermo, pronunciandosi – con sentenza del 19 marzo 2026 – sull’appello di un esercente assistito dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti (titolari dell’omonimo studio, con sedi in Viterbo e Firenze), ha annullato un’ordinanza-ingiunzione di ADM sancendo l’impossibilità di assimilare i personal computer agli “apparecchi da gioco” disciplinati dal TULPS.
La controversia era nata a seguito di un controllo presso un esercizio commerciale, dove la messa a disposizione di quattro personal computer collegati al web era costata al titolare una sanzione di ben 44.000 euro. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS, sostenendo che i terminali — permettendo l’accesso a piattaforme di gioco online — non fossero conformi alle caratteristiche tecniche previste, per gli apparecchi da intrattenimento, dall’art. 110, co. 6 e 7 TULPS.
Il Collegio siciliano ha, tuttavia, smontato l’impianto accusatorio, accogliendo integralmente le tesi della difesa. La motivazione si incentra sull’analisi della natura stessa del dispositivo: il TULPS si riferisce esclusivamente ad apparecchi strutturalmente destinati al gioco e non può essere esteso, tramite interpretazione analogica, a strumenti multifunzione quali i PC a libera navigazione.
Il verdetto recepisce integralmente i principi espressi dalla sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale (traguardo storico ottenuto, parimenti, dallo Studio Legale Ripamonti), che ha eliminato dall’ordinamento la “Sanzione Balduzzi” (art. 7, co. 3-quater, d.l. 158/2012) censurandone l’irragionevolezza e la sproporzione proprio in quanto riferita ad apparecchi a libera navigazione.
La Corte d’Appello di Palermo, invero, nel dare continuità a tale approdo, ha sbarrato la strada ad ogni interpretazione analogica delle norme sanzionatorie previste dal TULPS, chiarendo che, in assenza di uno specifico quid pluris tecnologico (consistente, ad esempio, nel “collegamento a periferiche per stampare ticket o ricevute di gioco) tale da trasformare un PC in un terminale da gioco, le disposizioni sanzionatorie previste dal TULPS siano inapplicabili, dovendo la fattispecie rientrare nel perimetro della Sanzione Balduzzi, dichiarata incostituzionale.
La pronuncia della Corte d’Appello di Palermo segna un importante precedente per gli operatori del settore (tra cui, in particolare, Punti Vendita e Ricarica PVR ed internet point), poiché protegge la libertà di iniziativa economica di quest’ultimi da pretese punitive analogiche, non consentite in materia sanzionatoria. cdn/AGIMEG

