Home In Evidenza PVR, Consiglio di Stato conferma la sanzione di ADM a concessionario per omessa vigilanza sul punto vendita

PVR, Consiglio di Stato conferma la sanzione di ADM a concessionario per omessa vigilanza sul punto vendita

Consiglio di StatoConsiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un concessionario e confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima la sanzione da 5.000 euro irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la violazione degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione sul gioco online.

I fatti in causa

La vicenda nasce da un controllo effettuato il 31 marzo 2022 in un PVR di Palermo, dove i funzionari ADM avevano rilevato la presenza di computer accesi e indirizzati al sito online del concessionario. Nel locale erano stati inoltre trovati palinsesti, quote e un coupon di scommessa riconducibile a una giocata effettuata tramite un conto di gioco intestato a un soggetto terzo.

Secondo ADM, tali elementi configuravano una violazione del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza e del divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche attraverso soggetti terzi o apparecchiature che consentano la partecipazione telematica. L’Agenzia aveva quindi contestato al concessionario l’omessa vigilanza sull’attività del punto vendita ricariche.

Consiglio di StatoConsiglio di Stato

La società aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti, evidenziando anche l’archiviazione del procedimento penale collegato e la successiva risoluzione del contratto con l’esercente. Aveva inoltre contestato l’applicazione di obblighi organizzativi che, a suo avviso, sarebbero stati definiti da ADM solo con una circolare successiva al controllo.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondate le argomentazioni della società. Per i giudici, il concessionario di gioco online è tenuto a svolgere l’attività esclusivamente tramite il canale prescelto e deve adottare adeguate misure di controllo sui soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali. La responsabilità contestata al concessionario è stata quindi qualificata come diretta, legata a un difetto di vigilanza e organizzazione.

I giudici hanno inoltre chiarito che la circolare ADM del 18 maggio 2022 non ha introdotto nuovi obblighi, ma ha ricondotto a sistema prescrizioni già coerenti con gli impegni assunti dai concessionari attraverso la convenzione.

Confermata anche la proporzionalità della sanzione, fissata in 5.000 euro a fronte di una forbice prevista tra 1.000 e 50.000 euro. sm/AGIMEG

Exit mobile version