Home Attualità Pubblicità giochi Decreto Dignità, ricorso contro la sanzione AGCOM da 50.000 euro: il TAR ordina una nuova notifica

Pubblicità giochi Decreto Dignità, ricorso contro la sanzione AGCOM da 50.000 euro: il TAR ordina una nuova notifica

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Resta aperto davanti al TAR Lazio il contenzioso relativo a una sanzione AGCOM da 50.000 euro per la presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità.

Il Tribunale amministrativo – segnala Agimeg – non ha ancora esaminato la legittimità della sanzione, ma ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, fissando la prosecuzione del giudizio al 27 novembre 2026.

La sanzione per i cartelli vicino a una sala VLT

La controversia riguarda la delibera n. 20/23/CONS, con la quale AGCOM aveva contestato a una società titolare di una sala VLT e slot di Padula, in provincia di Salerno, la violazione del divieto introdotto dal Decreto Dignità.

Il procedimento era nato dalla segnalazione relativa alla diffusione, attraverso cartellonistica stradale, di messaggi collegati all’attività di gioco. Gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano rilevato la presenza di alcuni impianti pubblicitari nelle vicinanze della sala.

Al termine dell’istruttoria, AGCOM aveva escluso la responsabilità della società per uno dei cartelloni segnalati, non essendo emersi elementi sufficienti per attribuirle la relativa pubblicità.

L’Autorità aveva invece ritenuto in contrasto con l’articolo 9 del Decreto Dignità la presenza di due cartelli di piccole dimensioni collocati nelle adiacenze della sala e contenenti riferimenti all’attività svolta.

La posizione della società

Durante il procedimento sanzionatorio, la società ha sostenuto di aver installato i due cartelli nel 2017, quando la sala era gestita da un altro soggetto, e che i cartelli si trovavano all’interno di un parcheggio privato destinato agli avventori abituali.

Secondo la difesa, inoltre, la collocazione perpendicolare rispetto all’asse viario avrebbe reso i cartelli non visibili dalla strada. I messaggi erano stati comunque rimossi dopo la ricezione dell’atto di contestazione.

AGCOM aveva respinto queste argomentazioni, rilevando che le proprie linee guida non prevedono una deroga generale per la pubblicità posizionata nelle aree di pertinenza dei locali. L’Autorità aveva quindi applicato la soglia minima di 50.000 euro stabilita dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità, accompagnando la sanzione con la diffida dal compiere ulteriori violazioni.

Il ricorso notificato all’indirizzo sbagliato

La società ha impugnato davanti al TAR Lazio sia la contestazione del settembre 2022 sia l’ordinanza-ingiunzione adottata da AGCOM nel febbraio 2023.

All’udienza del 10 luglio 2026, il Tribunale ha però rilevato un problema procedurale: il ricorso era stato notificato telematicamente presso la sede di AGCOM, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge dell’Autorità. AGCOM, infatti, non risultava costituita in giudizio.

Il TAR ha qualificato la notifica come nulla, ma non inesistente. Questo significa che l’errore può essere sanato e che il ricorso non deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente dovrà rinnovare la notifica entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza oppure, se anteriore, dalla sua notificazione. Dovrà inoltre depositare la copia completa del messaggio PEC, rispettando le regole tecniche del processo amministrativo telematico.Tar LazioTar Lazio

Il TAR non ha ancora deciso sulla multa

L’ordinanza ha carattere esclusivamente procedurale. Il TAR non ha quindi stabilito se i due cartelli costituissero effettivamente pubblicità vietata e non ha annullato né confermato nel merito la sanzione.

Il tema della soglia minima prevista dal Decreto Dignità è attualmente al centro di un più ampio confronto giuridico. Come riportato da AGIMEG, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la compatibilità della multa minima di 50.000 euro con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La causa proseguirà nell’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato fissata per il 27 novembre 2026. Il TAR non si è ancora pronunciato sulla legittimità della sanzione. sb/AGIMEG

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